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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5884/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. deducendo: 1) la sussistenza della causa di giustificazione dello "stato di necessità" (art. 54 c.p.) per l'occupazione di alloggi popolari; 2) l'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p.; 3) l'erronea omissione delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Un motivo relativo al giudizio di bilanciamento è stato dedotto per la Cacioppo ma non proposto in sede d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati e reiterativi. Ha confermato il principio secondo cui lo stato di necessità non è applicabile per occupazioni stabili e durature di alloggi popolari, essendo lo stato di necessità riconoscibile solo per pericoli attuali e transitori; ha ritenuto non sussistente la particolare tenuità per la protrazione nel tempo del fatto e ha respinto il riconoscimento delle attenuanti generiche per Bobbone sulla base degli elementi di fatto e delle modalità della condotta. Il motivo relativo al bilanciamento proposto per Cacioppo è stato dichiarato inammissibile per non essere stato introdotto in appello. Conseguentemente sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Norma del codice penale relativa all'occupazione abusiva di alloggi; applicata quale fattispecie penalmente rilevante nella condotta degli imputati

  • art. 639-bis c.p.

    Norma penale richiamata nella condanna (reati correlati all'occupazione/commissione di illeciti connessi), applicata dalla corte di merito

  • art. 54 c.p.

    La Corte ha interpretato la causa di giustificazione dello stato di necessità in senso restrittivo: non applicabile per esigenze abitative di carattere stabile o duraturo relative all'occupazione di alloggi popolari, ma solo per pericoli attuali e transitori

  • art. 131-bis c.p.

    I ricorrenti lamentavano l'omessa applicazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato in base alla valutazione di merito svolta dalla corte di appello (il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato/reiterativo)

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per dichiarare inammissibili i ricorsi manifestamente infondati o reiterativi (art. 606, comma terzo); la Corte ha applicato tale istituto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità: applicata per condannare i ricorrenti al versamento di euro 3.000,00 ciascuno

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per il riassunto dei motivi nei ricorsi distinti; normativa processuale sulla formulazione dei motivi in Cassazione

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Rv. 263296 - 01

    Citata dalla Corte quale precedente consolidato che esclude l'applicabilità dello stato di necessità per occupazioni durevoli di alloggi popolari

Massime di principio

  • Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) va interpretato restrittivamente: è applicabile per pericoli attuali e transitori, non per esigenze abitative di natura stabile o definitiva (es. occupazione protratta di alloggi popolari).
  • La particolare tenuità del fatto non si riconosce quando la condotta illecita si protrae nel tempo; la durata e la persistenza sono elementi decisivi per escluderla.
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; valutazioni negative delle modalità della condotta possono legittimamente escluderle.
  • Motivi non proposti o non dedotti in appello risultano inammissibili in Cassazione: è essenziale sollevare e preservare le questioni già in sede di gravame.
  • Ricorsi reiterativi o che replicano censure già adeguatamente motivate e risolte dalla corte di merito possono essere dichiarati manifestamente infondati e inammissibili ex art. 606 c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme per la Cassa delle ammende) valutate equitativamente in relazione al profilo di colpa del ricorrente.

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