Cassazione Civile, Ordinanza n. 04367/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale, ritenendo insussistenti i presupposti per disporre la distrazione delle spese processuali in favore del difensore. Ha quindi escluso che il dispositivo dell'ordinanza n. 6909/2022 fosse affetto dall'errore denunciato, poiché mancava la previa richiesta del difensore e la dichiarazione di antistatario richiesta dall'art. 93 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione materiale del dispositivo dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 6909/2022, sostenendo che il testo non avesse disposto la distrazione delle spese processuali in favore del difensore e che tale omissione integrasse un errore materiale. La domanda è stata proposta depositando anche memoria ex art. 380-bis c.p.c. La Corte ha però rilevato che la distrazione delle spese, pur astrattamente richiedibile anche tramite procedimento di correzione degli errori materiali, presuppone che la relativa istanza sia stata formulata dal difensore e che questi abbia dichiarato di essere antistatario o di aver assistito il cliente senza riscuotere onorari e anticipando le spese. Nel caso concreto, non risultava né un’istanza di distrazione né la dichiarazione necessaria negli atti difensivi dei precedenti gradi di giudizio; nell’istanza odierna, inoltre, il difensore si era limitato a chiedere l’aggiunta della formula 'distratte a favore del difensore', senza gli ulteriori presupposti richiesti.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Consente il procedimento di correzione degli errori materiali anche per incidere sulla regolazione delle spese solo nei limiti in cui ricorrano i presupposti sostanziali per la distrazione.
art. 288 c.p.c.
Regola il procedimento di correzione degli errori materiali, richiamabile anche per ottenere la distrazione delle spese se ne sussistano i presupposti.
art. 93, comma 1, c.p.c.
La distrazione delle spese in favore del difensore presuppone una specifica istanza del difensore e la sua dichiarazione di essere antistatario o di aver anticipato le spese senza aver riscosso gli onorari.
art. 380-bis c.p.c.
La memoria può essere depositata nel procedimento, ma non sostituisce i requisiti sostanziali per la distrazione delle spese.
art. 378 c.p.c.
La dichiarazione del difensore richiesta per la distrazione può essere formulata anche in memoria illustrativa.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale può essere utilizzata anche per ottenere la distrazione delle spese processuali, ma solo se la distrazione era già stata ritualmente richiesta dal difensore ed erano presenti le necessarie dichiarazioni di legge.
- La distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. richiede una domanda del difensore, non potendo essere disposta d'ufficio né surrogata da una generica richiesta della parte di aggiungere la formula nel dispositivo.
- La dichiarazione del difensore di essere antistatario, o di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari, è presupposto indispensabile per la pronuncia di distrazione; in mancanza, l'omissione nel dispositivo non integra errore materiale emendabile.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali non può essere impiegato per introdurre nel provvedimento un contenuto che non trovi fondamento negli atti processuali e nei presupposti normativi della statuizione richiesta.
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