Sentenza n. 299/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento della nota PEC del 5 settembre 2025, prot. n. -OMISSIS-, con cui SIMEST S.p.A. ha comunicato alla società ricorrente l’“Informativa di revoca prot. n. -OMISSIS-”, informando che il Comitato Agevolazioni, nella riunione del 26 giugno 2025, aveva deliberato la revoca del finanziamento; della presupposta delibera del Comitato Agevolazioni del 26 giugno 2025, richiamata nella suddetta comunicazione di revoca; di ogni altro atto con il quale gli enti intimati abbiano disposto la revoca del finanziamento n.-OMISSIS- che era stato concesso alla Società ricorrente; della successiva comunicazione PEC del 17 settembre 2025, con cui SIMEST S.p.A. ha dettagliato le modalità di restituzione dell’importo erogato a seguito della disposta revoca, quantificando il debito (alla data del 26 giugno 2025) in € 40.020,74, di cui € 37.500,00 in linea capitale e € 2.520,73 in linea interessi; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca di un finanziamento SIMEST già erogato e conseguente richiesta di restituzione di capitale e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione e la delibera del Comitato Agevolazioni con cui era stato revocato un finanziamento di euro 37.500, destinato alla partecipazione a fiere e mostre, nonché la successiva richiesta di restituzione di euro 40.020,74. La revoca era stata motivata dalla sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del legale rappresentante per fatti risalenti agli anni 2007-2009, qualificati dall’Amministrazione come grave illecito professionale ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 36/2023. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023 per mancata valutazione concreta dell’inaffidabilità della società e per automatismo fondato sulla vicenda penale del rappresentante; omessa considerazione del tempo trascorso, della natura della sentenza di patteggiamento, della sospensione condizionale della pena e della regolare restituzione del finanziamento e di altri finanziamenti; violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. È stata inoltre esaminata d’ufficio la questione di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, distinguendo la revoca fondata sull’inadempimento contrattuale del beneficiario, devoluta al giudice ordinario, dalla revoca che costituisce esercizio di un potere autoritativo e discrezionale per perdita dell’affidabilità e integrità morale o professionale, devoluta al giudice amministrativo. Nel merito, ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. L’Amministrazione aveva valorizzato essenzialmente la gravità del reato e una generica esigenza prudenziale, senza dimostrare l’incidenza concreta e attuale dei fatti sulla capacità della società di adempiere agli obblighi di rimborso e di realizzare il programma finanziato. Non erano stati considerati il fatto che i reati riguardassero altre società, la loro risalenza di oltre quindici anni, l’assenza di elementi di coinvolgimento della ricorrente, la regolarità dei rimborsi, la natura di sentenza di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena e il fatto che altri finanziamenti non fossero stati revocati in circostanze analoghe. Il provvedimento risultava quindi carente di istruttoria e motivazione, sproporzionato e lesivo dell’affidamento, anche perché non erano state valutate soluzioni alternative alla revoca. L’omessa comunicazione di avvio, in assenza di urgenza, aveva inoltre impedito un effettivo contraddittorio procedimentale. L’annullamento è stato disposto salva la possibilità di riesercizio del potere nel rispetto delle indicazioni della sentenza. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 95 d.lgs. 36/2023
La qualificazione di una condotta come grave illecito professionale non determina da sola l’inaffidabilità dell’operatore: deve essere coordinata con l’art. 98 e utilizzata nell’ambito di una valutazione concreta e motivata.
art. 98 d.lgs. 36/2023
La rilevanza del grave illecito professionale richiede elementi sufficienti e adeguati mezzi di prova, nonché la dimostrazione della sua concreta incidenza sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore, con valutazione attuale di tutti gli elementi favorevoli e contrari.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna.
La sentenza di patteggiamento non può essere trattata automaticamente come una sentenza di condanna ai fini amministrativi e la sua rilevanza deve essere valutata alla luce della limitata efficacia extrapenale prevista dalla disposizione.
art. 7 l. 241/1990
La revoca fondata su una valutazione discrezionale di inaffidabilità, in assenza di ragioni di urgenza, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio, per consentire la partecipazione dell’interessato.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 30 d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata nel dispositivo per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata insieme alla normativa nazionale per la tutela dei dati relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La revoca di un finanziamento pubblico appartiene alla giurisdizione amministrativa quando non è fondata sull’inadempimento del beneficiario alle obbligazioni derivanti dalla concessione, ma sull’esercizio di un potere autoritativo e discrezionale volto a rivalutare l’affidabilità o l’integrità morale e professionale del beneficiario; appartiene invece alla giurisdizione ordinaria quando la controversia riguarda esclusivamente l’inadempimento contrattuale del percettore.
- La qualificazione di fatti penali come grave illecito professionale non consente una revoca automatica di un beneficio già concesso ed erogato: l’Amministrazione deve accertare e motivare in concreto l’incidenza dei fatti sull’affidabilità attuale del beneficiario e sulla sua capacità di adempiere agli obblighi connessi al finanziamento.
- La valutazione di affidabilità deve considerare complessivamente gli elementi favorevoli e contrari, inclusi la riferibilità dei fatti alla società beneficiaria, il loro collegamento con l’attività esercitata, il tempo trascorso, la regolarità dei rimborsi, la natura della pronuncia penale e ogni altro elemento idoneo a dimostrare un rischio concreto e attuale.
- La sentenza di patteggiamento, alla luce dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., non può essere automaticamente equiparata a una sentenza di condanna né utilizzata come prova nei giudizi amministrativi; la sua rilevanza nel procedimento amministrativo deve essere oggetto di autonoma e motivata valutazione.
- La revoca di un finanziamento già erogato, incidente su una situazione di vantaggio consolidata e sull’affidamento del beneficiario, deve rispettare i principi di proporzionalità e di ponderazione degli interessi, valutando anche eventuali misure alternative meno lesive. In assenza di urgenza, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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