Sentenza n. 2903/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Afragola n. 46/2024, adottata in data 25.07.2024, pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno 01.08.2024 al giorno 16.08.2024, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Urbanistico Comunale e delle elaborazioni integrative, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica (VAS), ai sensi della Legge Regione Campania n. 16 del 22/12/2004 e relativo Regolamento di attuazione n. 5/2011”, b) della deliberazione della Giunta Comunale di Afragola n. 78 del 20.07.2023, recante l’adozione del Piano Urbanistico Comunale “…comprensivo dei relativi studi specialistici e della Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della Legge Regione Campania n.16 del 22/12/2004 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento di attuazione n. 5/2011 e ss.mm.ii …”, richiamata nella deliberazione consiliare n. 46/2024 gravata sub a); c) di ogni altro atto precedente, susseguente o comunque connesso con quelli che precedono, tra cui, per quanto di ragione ed in quanto richiamati nella deliberazione consiliare n. 46/2024, non conosciuti nel loro contenuto integrale : 1) la Delibera Commissariale n. 14 del 16.03.2021, adottata con i poteri della Giunta Comunale, recante l’approvazione del “Preliminare di Piano ed il Rapporto Preliminare ambientale”; 2) la Delibera di Giunta Comunale n. 122/2023 del 05.12.2023, a mezzo della quale “… l’Amministrazione Comunale si è determinata sulle osservazioni pervenute nei termini al Protocollo Comunale ..”; 3) dei pareri e/o nulla osta e/ autorizzazioni di cui all’art. 3 co. 4 del Regolamento Regionale di attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04/08/2011;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di approvazione del Piano Urbanistico Comunale di Afragola, nonché gli atti presupposti e connessi, nella parte relativa alla classificazione del terreno in zona agricola E1
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’approvazione del PUC, la precedente adozione del piano e gli ulteriori atti presupposti, contestando la classificazione della propria particella come “Zona E - Sottozona E1: Agricola Ordinaria”. Ha dedotto, in primo luogo, l’illogicità e il difetto di istruttoria della scelta, sostenendo che la Carta dell’uso Agricolo del Suolo aveva qualificato l’area come superficie artificiale e area industriale e commerciale e che gli studi svolti nel procedimento ne avevano evidenziato l’improduttività. La destinazione agricola sarebbe stata inoltre pregiudizievole, anche per la contiguità con una zona industriale. In secondo luogo, ha lamentato la mancata effettiva valutazione delle osservazioni presentate nel procedimento, in contraddizione con la relazione di accompagnamento, che indicava la fase partecipativa come fondamentale per la pianificazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le scelte di pianificazione generale siano espressione di ampia discrezionalità amministrativa e siano sindacabili soltanto in presenza di errori di fatto, abnorme illogicità o irrazionalità manifeste. Nel caso concreto, la classificazione agricola è stata giudicata coerente con l’obiettivo generale del PUC di contenere il consumo di suolo e salvaguardare le aree agricole. Non era necessaria una motivazione specifica ulteriore, non essendo state dedotte posizioni qualificate della proprietaria; inoltre, il mutamento della destinazione urbanistica non determina di per sé un’aspettativa qualificata, neppure quando sia peggiorativo. Il Collegio ha rilevato che il terreno aveva già una vocazione agricola e che non era stata dimostrata una modifica peggiorativa della destinazione precedente. Ha escluso che l’improduttività del fondo impedisse la sua classificazione agricola, poiché la destinazione agricola può perseguire finalità urbanistiche, ambientali e di contenimento dell’espansione edilizia, senza imporre un’effettiva utilizzazione produttiva agricola. Ha inoltre valorizzato i vincoli di rispetto gravanti sull’area, relativi ai pozzi ARIN, all’autostrada e alle arterie stradali, comunque ostativi all’edificazione. La censura relativa alle osservazioni è stata ritenuta priva di effettività, perché le osservazioni si fondavano sulla medesima tesi della classificazione risultante dalla Carta dell’uso Agricolo del Suolo, ritenuta non decisiva. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 in favore di ciascuna delle tre amministrazioni pubbliche costituite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 94 d.lgs. 152/2006
vincoli di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006
Il vincolo di rispetto dei pozzi gravante sull’area è stato considerato, insieme agli altri vincoli di rispetto stradale e autostradale, quale elemento ostativo all’edificazione del fondo.
l. Regione Campania n. 16/2004
ai sensi della Legge Regione Campania n. 16 del 22/12/2004
Costituisce la base normativa regionale richiamata per l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, senza che la sentenza sviluppi uno specifico profilo interpretativo.
Regolamento regionale Campania n. 5/2011
relativo Regolamento di attuazione n. 5/2011
Disciplina richiamata quale fonte del procedimento di formazione e approvazione del PUC, senza una specifica interpretazione ulteriore nella decisione.
Massime di principio
- Le scelte contenute in uno strumento urbanistico generale costituiscono espressione di ampia discrezionalità pianificatoria e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori di fatto, abnorme illogicità, irrazionalità manifesta o altri vizi macroscopici.
- La destinazione di un’area a zona agricola non presuppone necessariamente la sua concreta produttività agricola né impone un obbligo di utilizzazione effettiva a fini agricoli; essa può perseguire finalità urbanistiche, ambientali, conservative e di contenimento dell’espansione edilizia e del consumo di suolo.
- In sede di formazione di uno strumento urbanistico generale, la destinazione di una singola area non richiede una motivazione puntuale ulteriore rispetto ai criteri generali tecnico-discrezionali posti a fondamento del piano, salvo che il privato dimostri l’esistenza di una posizione qualificata o di un’aspettativa specifica meritevole di particolare tutela.
- Il mutamento della destinazione urbanistica di un’area, anche se peggiorativo per il proprietario, non determina di per sé un’aspettativa qualificata né impone automaticamente un onere motivazionale rafforzato a carico dell’amministrazione.
- La mancata condivisione delle osservazioni partecipative non determina l’illegittimità del piano quando esse siano fondate su una premessa valutativa non decisiva e l’amministrazione abbia comunque adottato una scelta coerente con i criteri generali di pianificazione e con il regime vincolistico dell’area.
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