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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19830/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società ricorrente aveva agito nei gradi di merito per ottenere l’accertamento della nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente e di un contratto di mutuo ipotecario, oltre alla ripetizione di indebito. In primo grado erano state dichiarate nulle le clausole relative alla capitalizzazione periodica degli interessi passivi e alla commissione di massimo scoperto, nonché l’applicazione della CMS sulle somme non eccedenti il fido; era invece stata ritenuta valida la clausola di determinazione del tasso di interesse sotto il profilo della determinatezza ed era stata esclusa l’usurarietà del tasso del mutuo. L’appello della società era stato respinto. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 167 e 2697 c.c./c.p.c. per avere la Corte d’appello escluso la prova della pattuizione del tasso secondo la clausola di uso piazza, assumendo che tale circostanza non fosse stata contestata dalla banca; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 210 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, censurando il rigetto dell’istanza di esibizione del contratto; 3) violazione delle regole sull’usura bancaria, lamentando che non fosse stata considerata l’incidenza della commissione di massimo scoperto nel calcolo del costo complessivo del credito per il periodo 1997-1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato il difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva riprodotto o comunque richiamato in modo utile il contenuto dell’atto di citazione, impedendo così di verificare quali fatti fossero stati effettivamente allegati e dunque se operasse il principio di non contestazione. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la censura, poiché la Corte d’appello aveva fondato il diniego dell’ordine di esibizione sulla genericità dell’istanza e sul mancato previo esercizio del diritto di ottenere la documentazione ex art. 119 TUB; la doglianza si fondava invece su un presupposto fattuale, non censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità. Sul terzo motivo ha affermato che, nei rapporti bancari anteriori all’art. 2-bis d.l. 185/2008, la verifica dell’usura richiede la separata comparazione del TEG degli interessi e della CMS con le rispettive soglie, con possibile compensazione tra eccedenza della CMS e margine residuo degli interessi; tuttavia la ricorrente si era limitata a una contestazione astratta, senza indicare elementi concreti idonei a dimostrare che, nel caso specifico, il margine di compensazione fosse incapiente e che vi fosse effettivo superamento della soglia. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 167 c.p.c.

    È invocato per sostenere la violazione del principio di non contestazione; la Corte ribadisce che tale principio opera solo se la parte che lo invoca abbia allegato in modo puntuale i fatti di causa.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che la non contestazione può esonerare dalla prova solo in presenza di allegazioni specifiche e verificabili.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione è ammissibile solo se l’istanza è specifica e, per i documenti bancari, se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca senza esito giustificato.

  • art. 119 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

    Il diritto del cliente alla copia della documentazione bancaria può fungere da presupposto dell’istanza di esibizione giudiziale, ma la Corte richiede che tale diritto sia stato previamente esercitato.

  • art. 2 bis d.l. 29 novembre 2008, n. 185

    È citato per distinguere il regime dei rapporti bancari anteriori alla sua entrata in vigore, ai fini del calcolo dell’usura con riguardo alla CMS.

  • L. 7 maggio 1996, n. 108

    La Corte richiama la disciplina del tasso soglia usurario e la necessità di confrontare le voci di costo rilevanti con le soglie ricavate dai decreti ministeriali.

  • art. 2, primo comma, L. 7 maggio 1996, n. 108

    Serve quale base per i decreti ministeriali che individuano il TEGM da cui ricavare il tasso soglia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione può operare solo se la parte che lo invoca ha assolto in modo puntuale l’onere di allegare i fatti costitutivi, consentendo di individuare con precisione i fatti non contestati e quindi esonerati da prova.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura fondata su violazione di legge è inammissibile se per sostenerla è necessario rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • L’istanza di esibizione di documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c. richiede specificità e presupposti rigorosi; in particolare, il cliente deve normalmente avere previamente richiesto la documentazione alla banca senza ricevere riscontro giustificato.
  • Per i rapporti bancari anteriori all’art. 2-bis d.l. 185/2008, la verifica dell’usurarietà deve distinguere gli interessi dalla commissione di massimo scoperto, confrontando separatamente le relative voci con le soglie di legge e considerando l’eventuale compensazione tra gli scostamenti.
  • La deduzione di usura non può essere formulata in modo astratto: occorre indicare gli elementi concreti che dimostrino il superamento della soglia nel caso specifico e l’insufficienza del margine di compensazione tra interessi e commissione di massimo scoperto.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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