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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15276/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate in appello. Primo motivo: contestazione della sussistenza del reato di violenza privata (capo B) a carico di Renda Bruno, per una condotta consistente nel prendere per pochi istanti le chiavi dell'autobus e restituirle subito dopo, senza che tale fatto avrebbe costituito una coartazione della libertà psichica del conducente. Secondo motivo: contestazione della qualificazione e della prova del porto di coltello (capo D) ascritto a Renda Antonino, osservando che nessun testimone avrebbe riferito di aver visto l'imputato impugnare un coltello

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, confermando che l'impossessamento delle chiavi e lo spegnimento del motore per alcuni minuti ha costituito costrizione idonea a limitare la libertà psichica del conducente e quindi integrare il reato di cui all'art. 610 c.p. Quanto al secondo motivo, la censura è stata considerata mera critica di merito sulle valutazioni probatorie: la vittima Bannino ha descritto nei particolari il coltello e ha riferito che Renda Antonino lo ha mostrato due volte accompagnando il gesto con la minaccia di "tagliare", fatti ritenuti dal giudice di merito sufficienti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    L'impossessamento violento o la sottrazione degli strumenti che consentono il controllo del mezzo (es. chiavi) può costituire una costrizione tale da limitare la libertà psichica del conducente e integrare il reato di violenza privata

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020

    Ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti secondo le procedure previste dalla norma; rileva come modalità procedurale segnalata nella decisione

Massime di principio

  • La temporanea sottrazione o l'impossessamento degli strumenti necessari per la guida (chiavi, spegnimento del motore) può integrare violenza privata se è idonea a costringere la vittima e a limitarne la libertà psichica, anche se la durata è breve
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se la censura si limita a contestare la valutazione delle prove: le critiche meramente ricostruttive della vicenda di fatto sono inammissibili in Cassazione
  • La testimonianza della vittima, se dettagliata e coerente, può suffragare la responsabilità anche in presenza di assenza di conferme da altri testimoni, purché il giudice di merito ne valuti la attendibilità
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dedurre vizi di diritto o vizi logico-giuridici della motivazione: non è sufficiente una diversa interpretazione dei fatti
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile è possibile la condanna alle spese processuali e al versamento di somme in favore della Cassa delle ammende

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