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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29085/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20/01/2022. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata verifica dell'efficienza e funzionalità delle armi sequestrate (artt. 2 e 7 legge n. 895/1967), sostenendo che la sentenza non spiegava adeguatamente gli elementi costitutivi del reato; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver disposto una perizia tecnica ritenuta necessaria per accertare la natura ornamentale o funzionale delle pistole, nonché per avere ritenuto inattendibile la testimonianza di Francesca Buratti nonostante la sovrapponibilità con la deposizione del padre dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il compendio probatorio (accertamenti e repertazione della Polizia Ambientale e Forestale e modalità di conservazione delle armi) fosse univocamente orientato a dimostrare l'efficienza delle pistole e a escludere la loro natura meramente ornamentale, rendendo superflua la perizia richiesta. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la natura di arma e la sua efficienza sono apprezzamenti di fatto sottratti al sindacato di legittimità se privi di vizi logici o giuridici. Per tali ragioni il secondo motivo è consequenziale e inammissibile in quanto la situazione probatoria non era incerta e la perizia non avrebbe apportato elemento decisivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Le norme concernono la disciplina sulle armi; la Corte ha ritenuto che, ai fini dell'accertamento del reato contestato, l'efficienza e la natura delle armi possano essere desunte dal compendio probatorio senza che sia sempre necessaria una perizia tecnica

  • codice penale

    Gli articoli riguardano specifiche fattispecie di illecita detenzione di armi/strumenti; i reati disciplinati dagli artt. 697 e 699 sono stati dichiarati prescritti in sede d'appello, rimanendo in valutazione il reato previsto dalla legge n. 895/1967

  • codice di procedura penale

    La norma disciplina la rinnovazione e l'integrazione dell'istruzione dibattimentale; la Corte ha ribadito che l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori è consentita solo quando lo stato degli atti sia incerto e il mezzo richiesto possa essere decisivo o almeno utile a risolvere l'incertezza

  • codice di procedura penale

    Norma richiamata in relazione alle memorie difensive prodotte in sede di cassazione; la Corte osserva la rilevanza e la tempestività delle memorie ma la loro tardività può essere considerata

  • codice di procedura penale

    Prevede la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per il ricorrente quando sussistono le condizioni; la Corte ha applicato tale disposizione determinando la somma in 3.000 euro

  • giurisprudenza di legittimità

    Sez. 1, n. 46890 del 18/10/2019 (Arena) e altri precedenti richiamati

    Consolidato principio secondo cui la natura e l'efficienza di un'arma possono essere desunte da qualsiasi mezzo di prova e la valutazione costituisce fatto rilevante sottratto al sindacato in sede di legittimità se priva di vizi logici o giuridici; inoltre, la rinnovazione dell'istruzione è ammessa solo se l'atto richiesto è realmente decisivo

Massime di principio

  • La natura e l'efficienza di un'arma possono essere accertate anche senza perizia tecnica se il complesso probatorio (modalità di conservazione, repertazione, circostanze del ritrovamento) è chiaro e univoco; in tali casi la perizia è superflua.
  • La richiesta di perizia ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. va accolta solo quando lo stato degli atti presenta un'incertezza reale e il mezzo istruttorio richiesto può eliminare tale incertezza o risultare decisivo per la decisione.
  • Le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito circa l'efficienza delle armi e la loro natura sono, se fondate e prive di vizi logici o giuridici, non sindacabili in sede di cassazione.
  • La difesa che invoca la natura ornamentale di armi deve proporre elementi probatori forti e coerenti; semplici dichiarazioni contraddette da elementi materiali (condizioni di conservazione, repertazione tecnica) hanno scarsa efficacia.
  • Motivi di cassazione manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
  • La declaratoria di prescrizione in sede di appello non estende automaticamente la rinnovazione del giudizio sugli altri capi: residuano i profili ancora valutabili e il ricorso in cassazione può riguardare solo tali aspetti

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