Cassazione Penale, Ordinanza n. 22348/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato ritenuto responsabile in merito, e confermato in appello, del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti, con aggravanti relative alla commissione in orario notturno e alla causazione di un incidente stradale. In cassazione la difesa ha dedotto, da un lato, l'insufficienza o incertezza della prova circa la circostanza che il ricorrente fosse alla guida del veicolo al momento del fatto; dall'altro, il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, poiché la Corte d'appello e il primo giudice avevano fornito una motivazione coerente e immune da vizi logici sulla riferibilità della guida all'imputato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha reputato adeguatamente motivata sia la determinazione della pena, poco superiore al minimo edittale, sia il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla negativa personalità dell'imputato, sui plurimi precedenti penali e sulla gravità del fatto. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187 cod. strada
fattispecie incriminatrice contestata per guida in stato di alterazione conseguente all'uso di stupefacenti
art. 133 c.p.
per negare le attenuanti generiche è sufficiente valorizzare uno solo degli elementi ritenuti prevalenti ai fini della commisurazione della pena e della personalità del colpevole
art. 62-bis c.p.
il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, se adeguatamente motivata
art. 606 c.p.p.
in cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del fatto o delle prove; è sindacabile solo il vizio di motivazione nei limiti di legittimità
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o di violazione di legge, chieda una nuova ricostruzione del fatto e una diversa valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando si fonda su criteri di inferenza corretti e su un ragionamento logico coerente; la Cassazione non può sostituire ai criteri adottati dal giudice di merito nuovi parametri valutativi ritenuti più plausibili dalla difesa.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché ritenuto decisivo in senso sfavorevole all'imputato.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di arbitrio o di un percorso argomentativo manifestamente illogico; non è sufficiente dedurre una mera inadeguatezza della pena rispetto alla difesa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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