Sentenza n. 995/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta relativa al Nulla Osta - Decreto Flussi/2022 P-NA/L/Q/2022/102785, notificato allo straniero in data 06.06.2025, a mezzo pec, per il tramite del suo difensore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca e rigetto del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato nell'ambito del Decreto Flussi 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ammesso alle quote del Decreto Flussi e destinatario di un nulla osta rilasciato il 3 agosto 2022, contestava il provvedimento adottato dalla Prefettura il 22 agosto 2024 e conosciuto soltanto il 6 giugno 2025 mediante accesso agli atti. La revoca era motivata dalla mancata presentazione del documento di asseverazione e dell'attestazione relativa alla verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. Il ricorrente deduceva la mancata notificazione personale dell'atto, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione della disciplina di settore e dei principi di buona fede e favor lavoratoris. Rilevava inoltre che il datore di lavoro lo aveva già assunto prima della convocazione presso la Prefettura, come risultava dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga, e che un disguido con l'agenzia incaricata aveva impedito il completamento documentale della procedura. L'amministrazione eccepiva la tardività del ricorso e ne sosteneva l'infondatezza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché la conoscenza del provvedimento da parte del lavoratore si era verificata soltanto con l'accesso agli atti. La comunicazione via PEC all'agenzia Brombeis non è stata considerata idonea a far decorrere il termine di impugnazione anche nei confronti del lavoratore, non risultando che l'agenzia fosse stata formalmente designata quale domiciliataria per la notificazione del provvedimento finale. Nel merito, il ricorso è stato accolto ai fini del riesame e il provvedimento impugnato è stato annullato. Il giudice ha valorizzato la circostanza peculiare dell'avvenuta assunzione del lavoratore prima della convocazione, comprovata dalla documentazione lavoristica, nonché la disponibilità espressa dal datore di lavoro a completare la procedura, ritenendo necessario il riesame anche in ossequio ai principi di buona fede e favor lavoratoris. Le spese sono state compensate.
Massime di principio
- La notificazione di un provvedimento amministrativo a un'agenzia intermediaria non fa decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti dello straniero destinatario quando non risulti una formale designazione dell'agenzia quale domiciliataria anche ai fini della notificazione del provvedimento finale.
- Nella procedura relativa al nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, l'amministrazione deve riesaminare la posizione dello straniero quando, prima della convocazione presso lo Sportello unico, il datore di lavoro abbia già proceduto all'assunzione e abbia dichiarato la propria disponibilità a completare gli adempimenti, dovendo considerare tali circostanze alla luce dei principi di buona fede e favor lavoratoris.
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