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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25971/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua domanda di affidamento in prova al servizio sociale (relativa al cumulo di condanne per rapina aggravata e favoreggiamento della prostituzione) e aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen.; inoltre deduceva omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di semilibertà ex art. 50 Ord. pen. Il Tribunale aveva motivato il rifiuto dell'affidamento con la prematurità della domanda in considerazione di pendenze penali a carico, dell'ambiente familiare ritenuto non idoneo (reato commesso in concorso con un cugino) e della necessità di ulteriori approfondimenti sull'osservazione inframuraria, in particolare sulla possibile dipendenza da sostanze; aveva dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare per l'entità della pena residua superiore a due anni e per la presenza di una condanna per reato rientrante nell'art. 4-bis della legge 354/75. Il ricorrente ha censurato la valutazione dei precedenti e delle informazioni di polizia e ha lamentato la mancata decisione sulla semilibertà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta e non illogica la motivazione del Tribunale di sorveglianza che ha valutato negativamente gli esiti dell'osservazione inframuraria, le pendenze processuali e l'insussistenza di elementi che dimostrassero un avviato processo di revisione critica del condannato. Ha inoltre considerato legittima la mancata pronuncia sulla semilibertà, atteso che la relativa istanza era stata proposta tardivamente e non aveva permesso gli specifici accertamenti richiesti per tale regime (es. verifica dell'attività lavorativa). La Corte ha inoltre confermato che la dichiarazione di inammissibilità della detenzione domiciliare non era stata impugnata. In definitiva il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    L'affidamento in prova al servizio sociale richiede una valutazione prognostica positiva basata su osservazione della personalità, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e indagine socio-familiare; l'assenza di elementi probanti di risocializzazione legittima il diniego.

  • art. 50 Ordinamento penitenziario

    La semilibertà richiede accertamenti specifici (in particolare circa l'attività lavorativa) differenti da quelli dell'affidamento: domande tardive possono impedire tali verifiche e giustificare l'omessa pronuncia del giudice di merito.

  • art. 47-ter, comma 1-bis Ordinamento penitenziario

    La detenzione domiciliare è inammissibile se la pena residua supera due anni e/o la condanna riguarda reati previsti dall'art. 4-bis, ove applicabile.

  • art. 4-bis legge 354/1975

    La condanna per reati richiamati dall'art. 4-bis influenza l'ammissibilità di misure alternative e restrittive, costituendo un fattore ostativo a talune misure detentive meno afflittive.

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b) ed e))

    Motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di norme: la Corte ha verificato che le censure attengono in parte a valutazioni di merito e, per le censure di motivazione, ha ritenuto la motivazione del giudice a quo adeguata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla decisione della Corte di cassazione nei termini del ricorso: la Corte ha analizzato il ricorso nei limiti consentiti e ha escluso rinnovazione del merito se la motivazione era congrua.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente.

Massime di principio

  • La concessione dell'affidamento in prova richiede una prognosi di efficace reinserimento basata su elementi positivi: osservazione infra-muraria, assenza di pendenze significative, ambiente familiare idoneo, condotta carceraria e assenza di fattori criminogeni non superati. In mancanza, il diniego è legittimo.
  • Le informazioni provenienti da polizia e servizi sociali, se mostrano aspetti negativi della personalità o del contesto, possono essere sufficienti a motivare il rigetto della misura alternativa senza che ciò configuri automatica violazione di legge.
  • La richiesta di semilibertà deve essere presentata tempestivamente e corredata dei documenti relativi all'attività lavorativa o ad altre condizioni che la rendano verificabile: istanze tardive possono non essere valutate per impossibilità di effettuare i necessari accertamenti.
  • La presenza di condanne per reati richiamati dall'art. 4-bis e l'elevata pena residua costituiscono ostacoli rilevanti per l'ammissione a talune misure detentive alternative (es. detenzione domiciliare).
  • In sede di cassazione non è possibile ottenere una diversa valutazione di merito se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica: le censure devono evidenziare errori di diritto o carenze motivazionali manifeste.

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