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Sentenza

Sentenza n. 5240/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: - della nota mail ANVUR a firma del Dirigente Area Valutazione della Ricerca, del 19.5.2025, ricevuta in pari data, recante il rigetto dell'istanza, presentata dal ricorrente, di classificazione della Rivista INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND EVALUATION Id n. 42232 ai fini del riconoscimento secondo le modalità ed i criteri di cui al Regolamento ANVUR per la Classificazione delle Riviste nelle AREA 11 Settore 11/D1 e Settore 11/D2; - della Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 103 del 07-05-2025 e del richiamato “parere del Gruppo di Lavoro Competente” citati nel provvedimento sub 1 e mai trasmessi o comunicati, recante le valutazioni negative e/o il rigetto della istanza di classificazione della Rivista INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND EVALUATION Id n. 42232; - se ed in quanto possa occorrere del preavviso di rigetto dell'istanza di classificazione della Rivista sub 1, comunicato dall'ANVUR con nota mail del 7.3.2025 e degli atti ivi richiamati ma mai trasmessi, ossia del parere del Gruppo di Lavoro competente e della Delibera del Consiglio Direttivo n. 49 del 20-02-2025; - di ogni ulteriore atto lesivo degli interessi del ricorrente; PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA DI PALMA DAVIDE IL 28\7\2025: - della Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 103 del 07-05-2025, mai trasmessa o comunicata al ricorrente – già gravata con il ricorso principale - e da questi conosciuta per la prima volta all’esito della esibizione in giudizio da parte di ANVUR avvenuta in data 21/6/2025; - del verbale ANVUR – Gruppo di Lavoro Riviste Area 11 – del 27/3/2025 mai trasmessa o comunicata al ricorrente – già gravata con il ricorso principale - e da questi conosciuta per la prima volta all’esito della esibizione in giudizio da parte di ANVUR avvenuta in data 21/6/2025; - della scheda di valutazione ANVUR recante data 21/3/2025 mai trasmessa o comunicata al ricorrente– già gravata con il ricorso principale - e da questi conosciuta per la prima volta all’esito della esibizione in giudizio da parte di ANVUR avvenuta in data 21/6/2025; - della Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 49 del 20-02-2025, mai trasmessa o comunicata al ricorrente– già gravata con il ricorso principale - e da questi conosciuta per la prima volta all’esito della esibizione in giudizio da parte di ANVUR avvenuta in data 21/6/2025; nonché dei seguenti atti già tempestivamente gravati con il ricorso introduttivo: - della nota mail ANVUR a firma del Dirigente Area Valutazione della Ricerca, del 19.5.2025, recante il rigetto dell'istanza, presentata dal ricorrente, di classificazione della Rivista INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND EVALUATION Id n. 42232 ai fini del riconoscimento secondo le modalità ed i criteri di cui al Regolamento ANVUR per la Classificazione delle Riviste nelle AREA 11 Settore 11/D1 e Settore 11/D2;

Giustizia amministrativa202506625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ANVUR del riconoscimento della Classe A per una rivista nell'Area 11, unitamente agli atti istruttori e deliberativi presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (rivista scientifica)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota ANVUR del 19 maggio 2025, la delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 103 del 7 maggio 2025 e gli ulteriori atti del procedimento, contestando il diniego della classificazione della rivista nella Classe A per i settori 11/D1 e 11/D2. Con il primo motivo ha dedotto violazione del Regolamento ANVUR, del d.m. n. 120/2016 e dell'art. 97 Cost., nonché contraddittorietà, erroneità della motivazione e sviamento, sostenendo che il riconoscimento della scientificità dei contributi avrebbe dovuto comportare anche il riconoscimento della Classe A. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto violazione delle medesime disposizioni, dell'art. 3 l. n. 241/1990, difetto e contraddittorietà della motivazione, istruttoria erronea, travisamento dei fatti e sviamento, lamentando che l'ANVUR non avesse adeguatamente spiegato perché la rivista non soddisfacesse i requisiti di numerosità degli autori, pluralismo del dibattito scientifico e non eccessiva concentrazione dei contributi presso i componenti dell'Editorial Board. Il ricorrente ha evidenziato la presenza di 335 autori, di cui 305 internazionali, la limitata incidenza dei singoli autori sulle pubblicazioni e il fatto che le pubblicazioni riconducibili a componenti dell'Editorial Board rappresentassero circa il 6,2% del totale. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di rappresentanza del ricorrente, il difetto di legittimazione passiva del Ministero e il difetto di interesse, oltre a chiedere il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per difetto di rappresentanza, poiché il ricorrente ha prodotto una delibera del consiglio direttivo della rivista, anteriore alla proposizione del ricorso, che gli conferiva ogni potere di rappresentanza e di nomina del difensore, ratificando anche l'attività già compiuta. Ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Università e della Ricerca, in quanto non aveva adottato alcun atto nella vicenda; nell'azione di annullamento la legittimazione passiva spetta all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato. Ha respinto l'eccezione di difetto di interesse, rilevando che l'interesse del ricorrente riguardava il riconoscimento della Classe A, nonostante fosse stata riconosciuta la scientificità della rivista. Nel merito, ha respinto il primo motivo: il Regolamento ANVUR distingue tra requisiti per l'inclusione negli elenchi delle riviste scientifiche e requisiti, più rigorosi, per la Classe A. Il riconoscimento della scientificità non implica quindi il riconoscimento della Classe A. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. La motivazione dell'ANVUR non consentiva di ricostruire il percorso logico seguito, poiché affermava che gli autori fossero poco numerosi e frequentemente coincidenti con i membri dell'Editorial Board senza confrontarsi con i dati già disponibili, relativi a 335 autori e a una quota del 6,2% di pubblicazioni riconducibili a componenti dell'Editorial Board. Inoltre, la motivazione era intrinsecamente contraddittoria: da un lato riconosceva la presenza di studiosi provenienti da diversi Paesi e da numerose università africane, dall'altro sosteneva che gli autori si ripetessero frequentemente e appartenessero alle medesime istituzioni. Il TAR ha quindi annullato la delibera n. 103/2025, la nota del 19 maggio 2025 e gli atti presupposti, nei limiti dell'interesse del ricorrente, disponendo la riedizione del potere mediante una rivalutazione completa dell'istruttoria e una motivazione adeguata, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato […] alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato

    Nel giudizio amministrativo impugnatorio, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato.

  • art. 3 l. 241/1990

    ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241 l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria

    La motivazione deve consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico dell'amministrazione e deve confrontarsi con le risultanze istruttorie rilevanti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base del preavviso di rigetto e della possibilità per l'istante di presentare memorie e documentazione.

  • art. 15, comma 1, Regolamento ANVUR per la classificazione delle riviste

    La valutazione dei requisiti disciplinari per l'inclusione degli elenchi delle Riviste Scientifiche e di Classe A prevede la verifica delle condizioni previste dagli artt. 16 e 17

    La valutazione per le riviste scientifiche e quella per la Classe A richiedono la verifica dei distinti requisiti previsti dal regolamento.

  • art. 16, comma 1, Regolamento ANVUR per la classificazione delle riviste

    la diffusione debba essere comprovata dalla numerosità degli autori appartenenti alla comunità scientifica di riferimento […] È richiesto inoltre che la Rivista garantisca il pluralismo del dibattito scientifico da essa ospitato

    Per la Classe A rilevano, tra gli altri, la diffusione nella comunità scientifica di riferimento, la numerosità degli autori e il pluralismo del dibattito scientifico.

  • art. 17, lett. a) e b), Regolamento ANVUR per la classificazione delle riviste

    utilizzo corretto degli strumenti metodologici; analisi critica; accuratezza della informazione bibliografica; utilizzo rigoroso degli strumenti metodologici; profondità dell'analisi critica; ricchezza e pertinenza delle fonti e dell'informazione bibliografica; originalità

    Il regolamento distingue i requisiti per la scientificità dei contributi, sufficienti per l'inclusione negli elenchi delle riviste scientifiche, da quelli più stringenti richiesti ai fini della Classe A.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e buona amministrazione, senza costituire il fondamento autonomo dell'accoglimento.

Massime di principio

  • Il riconoscimento del carattere scientifico di una rivista non implica automaticamente il riconoscimento della Classe A, poiché le due qualificazioni sono fondate su presupposti distinti e la Classe A richiede requisiti ulteriori e più rigorosi, inclusa la diffusione nella comunità scientifica di riferimento.
  • Nel giudizio amministrativo di annullamento, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato; l'amministrazione che non ha adottato alcun provvedimento nella vicenda è priva di legittimazione passiva.
  • L'obbligo di motivazione impone all'amministrazione di esternare le ragioni della decisione in modo tale da consentire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito, anche mediante il confronto con le risultanze istruttorie rilevanti.
  • È illegittima per difetto di motivazione e contraddittorietà intrinseca la valutazione amministrativa che qualifichi come non numerosi gli autori di una rivista o come frequente la coincidenza tra autori e componenti dell'organo editoriale senza indicare parametri di riferimento e senza confrontarsi con i dati istruttori disponibili.
  • La motivazione di un provvedimento è intrinsecamente contraddittoria quando, ai fini della medesima valutazione, riconosce la provenienza dei contributi da studiosi di diversi Paesi e numerose istituzioni, ma afferma contestualmente la frequente ripetizione degli autori e la loro appartenenza alle medesime istituzioni senza chiarire la compatibilità delle due conclusioni.
  • L'annullamento per difetto di motivazione di una valutazione amministrativa discrezionale comporta la riedizione del potere, con rivalutazione completa delle risultanze istruttorie e adeguata esternazione delle ragioni della nuova determinazione, nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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