Cassazione Penale, Sentenza n. 22451/2025 del 14/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (con aggravanti richiamate). Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) censura della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e della motivazione (richiamando art. 273 c.p.p., art. 74 DPR 309/1990, presunta errata disapplicazione dell'art. 379 c.p.); 2) insussistenza o carenza della motivazione circa le esigenze cautelari, in particolare la presunta apoditticità del pericolo di recidiva e la errata valutazione del rientro in Italia; 3) manifesta illogicità nella scelta della misura cautelare (sostenendo che misure meno afflittive avrebbero potuto interrompere i rapporti con i familiari coinvolti).
La decisione
Il ricorso è stato rinunciato dall'indagata con dichiarazione del 16/05/2025 e, per questa ragione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esame del merito. La Corte ha ritenuto la rinuncia formale e valida (dichiarata personalmente e trasmessa dalla cancelleria del carcere dove la ricorrente è detenuta). Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Il motivo di impugnazione richiamava questa norma (sul contenuto probatorio e valutazione degli atti), ma la Corte non ha pronunciato un'interpretazione sostanziale della norma poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia; dunque la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Richiamata in rapporto al reato contestato (traffico di stupefacenti). Anche questa norma non è stata interpretata in sede di cassazione dato che la rinuncia ha impedito l'esame sostanziale.
art. 379 cod. pen.
La ricorrente deduceva una errata disapplicazione di questa norma; tuttavia la Corte non si è pronunciata sul punto per effetto della rinuncia.
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
Citata in relazione ai motivi di impugnazione sulle esigenze cautelari; non valutata nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
art. 275, comma 3, c.p.p.
La ricorrente contestava l'uso della presunzione prevista per alcune esigenze cautelari. Anche questo punto non è stato esaminato materialmente, per effetto della rinuncia.
art. 275 cod. proc. pen., comma 1
art. 275, comma 1, c.p.p.
Richiamata in relazione ai presupposti per la custodia cautelare; la Corte non ha fatto valutazioni sul suo contenuto sostanziale dato che il ricorso è stato rinunciato.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i motivi invocati dalla ricorrente erano formulati ai sensi di questa disposizione, ma la loro trattazione di merito non è avvenuta per effetto della rinuncia.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per l'attribuzione delle spese e dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso per rinuncia.
L. n. 146/2006, artt. 3 e 4 (aggravante)
I. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4, e aggravante di cui al comma 3
Riferimento all'aggravante contestata nel capo d'imputazione; la Corte non ha esaminato la fondatezza delle contestazioni sostanziali relative a tale normativa, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia espressa e formale della parte al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito; il dichiarante deve verificare la forma e la trasmissione ufficiale della rinuncia (ad es. tramite cancelleria carceraria).
- In caso di impugnazione di misure cautelari per carenza di gravi indizi o per inesistenza delle esigenze cautelari, occorre documentare in modo preciso e non meramente assertivo gli elementi che dimostrano dissociazione, inesistenza di pericolo di recidiva o possibilità di misure meno afflittive; altrimenti il giudice di merito può ritenere sussistenti gli indici probatori alla luce del materiale investigativo complessivo.
- Il rientro volontario in Italia può essere valutato sia in senso favorevole (segno di dissociazione o volontà di collaborazione) sia come elemento non decisivo; è fondamentale provare concreti elementi che dimostrino la reale perdita di legami con il sodalizio criminale.
- La scelta tra misure cautelari deve essere motivata concretamente: per ottenere una misura meno afflittiva non basta l'affermazione generica che essa interromperebbe i rapporti con i familiari, occorrono proposte specifiche e prova della loro efficacia.
- Quando si prospettano violazioni di norme procedurali o errori di valutazione delle prove, è strategico sollevare i profili processuali tempestivamente e con puntuali richieste istruttorie per consentire un giudizio di merito efficace; in cassazione, senza esame di merito (es. per rinuncia), tali questioni restano irrisolte.
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