Cassazione Penale, Ordinanza n. 26819/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello. Il primo motivo denunciava l'erronea applicazione dell'art. 493 c.p., ma la censura riproponeva sostanzialmente i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza di secondo grado, che li aveva esaminati e respinti. Il secondo motivo invocava la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., ma tale questione non risultava essere stata devoluta al giudice di appello, sicché era dedotta per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, perché meramente reiterativo di censure già proposte in appello e non confrontato con le ragioni del rigetto operate dalla Corte territoriale. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo inammissibile perché concernente una questione non devoluta in appello, sulla quale il giudice di secondo grado aveva correttamente omesso di pronunciarsi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 493 c.p.
Norma oggetto della censura di erronea applicazione, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità della doglianza.
art. 131-bis c.p.
La questione della particolare tenuità del fatto non era stata dedotta in appello e quindi non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.
art. 581 c.p.p.
Richiamato quale parametro di specificità dei motivi di impugnazione.
art. 591 c.p.p.
Richiamato quale norma che sanziona con l'inammissibilità i motivi di impugnazione generici o non specifici.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
- Il motivo di ricorso deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento del dissenso; la mera reiterazione di contestazioni già svolte in appello non soddisfa tale requisito.
- Non possono essere dedotte in cassazione questioni non devolute al giudice di appello, quando questi abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché mancava la devoluzione della questione stessa.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è proponibile in cassazione se non è stata previamente sottoposta al giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26705/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26706/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26707/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26708/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26717/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26718/2026 del 16/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →