Sentenza del 15/04/2016 n. 7532 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale sostenendo che, per il conferimento di immobili a una società di capitali, trovasse applicazione l’imposta di registro in misura proporzionale prevista dall’art. 4, parte prima, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 488/1999. Secondo l’Agenzia, tale imposizione non era incompatibile con la direttiva 69/335/CEE, poiché riguardava il trasferimento della proprietà degli immobili e non il conferimento societario in quanto tale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l’imposta proporzionale sul trasferimento di immobili connesso al conferimento in società di capitali era compatibile con la direttiva comunitaria, rientrando nell’eccezione prevista dall’art. 12 della direttiva. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società contro il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate 3.550 euro, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 4, lett. a), n. 3, tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo anteriore alla legge n. 488/1999
Assoggettava a imposta proporzionale di registro il trasferimento di un immobile o di un’azienda connesso all’atto di conferimento in una società di capitali.
La norma è stata interpretata nel senso che l’imposta colpisce il trasferimento della proprietà degli immobili, autonomamente considerato, e non il conferimento societario in sé.
Direttiva 11 luglio 1969, n. 69/335/CEE, art. 12
Autorizza gli Stati membri a percepire, in deroga agli artt. 10 e 11, imposte di trasferimento sui conferimenti di beni immobili o aziende situati nel loro territorio, purché non superiori a quelle applicabili a operazioni similari.
La direttiva non impedisce l’applicazione di imposte di trasferimento sugli immobili conferiti a società, quando l’imposta riguarda il trasferimento della proprietà e rispetta il limite di equivalenza con le operazioni similari interne.
Direttiva 85/303/CEE
È richiamata quale modifica della direttiva 69/335/CEE, nel quadro dei limiti e delle deroghe relativi alle imposte sui conferimenti e sui trasferimenti.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme tributarie e comunitarie rilevanti.
Art. 384 c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza senza rinvio e decidere direttamente nel merito, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel regime normativo anteriore alla legge n. 488/1999, il conferimento di immobili a una società di capitali poteva essere assoggettato a imposta di registro proporzionale, in quanto l’imposta riguardava il trasferimento della proprietà dell’immobile.
- La direttiva europea in materia di imposte sui conferimenti non esclude necessariamente le imposte di trasferimento sugli immobili conferiti: tali imposte sono ammesse se rispettano le condizioni previste dalla direttiva e non superano quelle applicabili a operazioni analoghe.
- Per valutare la legittimità dell’imposizione occorre distinguere tra l’imposta sul conferimento societario e l’imposta sul trasferimento del bene conferito.
- Quando la Corte di cassazione rileva un errore di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti, può cassare la decisione e rigettare direttamente la domanda originaria.
- L’orientamento delle Sezioni Unite richiamato nella sentenza costituisce il principale criterio interpretativo per controversie analoghe relative a conferimenti immobiliari effettuati sotto la disciplina previgente.
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