Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15033/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso dalla società correntista per ottenere la ripetizione di somme asseritamente addebitate illegittimamente su un conto corrente intrattenuto presso la banca, con riferimento a anatocismo, interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, valute e altri oneri. Nel corso del giudizio di merito era stata anche avanzata una domanda risarcitoria per la mancata consegna da parte della banca della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, liquidando equitativamente un danno di euro 1.000; la Corte d'appello aveva respinto l'appello principale. In Cassazione la società ha proposto sette motivi: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per la conferma della liquidazione irrisoria del danno senza adeguata spiegazione; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver la Corte d'appello valorizzato il compendio probatorio; 3) violazione degli artt. 2697 e 2220 c.c. per aver posto l'onere della prova sul correntista, nonostante la richiesta alla banca di esibire contratto ed estratti conto, e per l'erronea considerazione del termine di conservazione documentale; 4) violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB per non aver considerato l'assenza di pattuizione scritta delle clausole sugli interessi; 5) violazione dell'art. 191 c.p.c. per avere reputato esplorativa la CTU; 6) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non aver considerato i rilievi del CTP e la critica alla motivazione del primo giudice sul ricalcolo del saldo; 7) violazione dell'art. 644 c.p. e della l. n. 108/1996, nonché della l. n. 2/2009, per l'asserito erroneo criterio di calcolo dell'usura con esclusione della commissione di massimo scoperto. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso non consentiva di comprendere con precisione quale documentazione fosse stata richiesta, quale danno fosse stato allegato e quale fosse la motivazione del primo giudice; il secondo perché la censura ex art. 115 c.p.c. in realtà mirava a contestare la valutazione del materiale istruttorio; il quinto perché non censurava la ratio decidendi complessiva e, comunque, la CTU non può supplire al mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova; il sesto perché formulato ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di appello soggetto all'art. 348-ter c.p.c.; il settimo perché non colpiva la ratio decisoria relativa alla mancata produzione dei decreti ministeriali sul tasso soglia. Ha respinto nel merito il terzo e il quarto motivo, affermando che, in tema di ripetizione di indebito bancario, l'attore deve provare il pagamento e la mancanza di causa giustificativa; la mancata risposta della banca alla richiesta ex art. 119 TUB non sposta l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ma semmai legittima un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e l'eventuale uso di argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al rimborso e con atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione deve confrontarsi con il contenuto effettivo della decisione impugnata e con la specificità delle ragioni poste a base della conferma in appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza, che può essere anche per relationem purché non sia acritica.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato nei diversi numeri per delimitare i vizi deducibili in cassazione; il n. 5 è inammissibile in presenza del regime dell'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o acquisite fuori dei limiti legali, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    In materia di ripetizione di indebito il correntista-attore deve provare sia il pagamento sia l'assenza di causa giustificativa; la vicinanza della prova non sovverte automaticamente la regola generale.

  • art. 2220 c.c.

    La questione del termine di conservazione documentale è assorbita; la Corte osserva che il contratto risalente al 1986 era comunque anteriore al decennio dell'art. 119 TUB.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la debenza del tasso legale in difetto di pattuizione scritta, ma la Corte ribadisce che l'attore in ripetizione deve provare l'indebito.

  • art. 117 TUB

    La mancata redazione per iscritto delle clausole sugli interessi viene evocata dalla ricorrente, ma la Corte non ne accoglie la conseguenza restitutoria per difetto di prova del credito azionato.

  • art. 119 TUB

    La mancata ottemperanza della banca alla richiesta di documentazione non incide sul riparto dell'onere della prova, ma può fondare un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

  • art. 191 c.p.c.

    La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire alla mancanza di allegazioni e prove della parte; se il materiale fattuale è insufficiente, la CTU può essere ritenuta esplorativa.

  • art. 1226 c.c.

    Il giudice di merito può procedere alla liquidazione equitativa del danno, scelta discrezionale tendenzialmente insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 210 c.p.c.

    La violazione dell'obbligo di consegna documentale ex art. 119 TUB legittima la parte a chiedere l'ordine di esibizione, non a invertire l'onere della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    L'inosservanza dell'ordine di esibizione consente al giudice di trarre argomenti di prova a carico della parte inadempiente.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la sentenza sia soggetta all'art. 348-ter c.p.c. e non sia deducibile il vizio nei termini consentiti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Preclude, nel caso considerato, la deduzione del vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 644 c.p.

    La censura sull'usura è stata dichiarata inammissibile perché non colpisce la ratio relativa alla mancata produzione dei decreti ministeriali sul tasso soglia.

  • L. n. 108/1996

    Richiamata in tema di usura bancaria e tasso soglia, ma la censura non è stata scrutinata nel merito per difetto di attacco alla ratio decidendi.

  • L. n. 2/2009

    Richiamata dalla ricorrente per la commissione di massimo scoperto nel calcolo dell'usura, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il motivo che denunci carenza di motivazione o error in procedendo deve essere autosufficiente e consentire alla Corte di verificare direttamente il vizio attraverso la lettura del ricorso e degli atti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la semplice contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: essa ricorre solo se la decisione sia fondata su prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dei limiti legali.
  • Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, l'attore deve provare il pagamento eseguito e l'assenza di una causa giustificativa; la mancata produzione da parte della banca di documentazione richiesta non comporta di per sé l'inversione dell'onere della prova.
  • La mancata consegna della documentazione bancaria ex art. 119 TUB non incide sul riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ma consente alla parte interessata di chiedere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e, in caso di inottemperanza, di ottenere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova della parte: se il quadro fattuale dedotto è insufficiente, la CTU può legittimamente essere ritenuta esplorativa.
  • La motivazione per relationem della sentenza d'appello è ammissibile solo se il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma e della identità delle questioni rispetto al primo grado, così da rendere intelligibile il percorso argomentativo complessivo.
  • Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non è deducibile nei casi in cui operi la preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c., secondo il regime applicabile al giudizio di appello considerato.
  • In materia di usura bancaria, il motivo di ricorso deve colpire la specifica ratio decidendi posta a base della decisione; se non censura il punto decisivo individuato dalla sentenza impugnata, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.