Ordinanza n. 826/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 71495 del 05.11.2025 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento in Italia della formazione professionale e dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per una classe di concorso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era motivato dalla mancata produzione dell'attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione rumeno (Adeverinta), recante l'indicazione della disciplina insegnabile e della fascia di età degli alunni. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato il carattere meramente formale del rigetto e la mancata verifica concreta dei livelli di competenza professionale risultanti dai certificati e diplomi prodotti. È stata inoltre rilevata la tardività della richiesta ministeriale di integrazione documentale, formulata per la prima volta a distanza di molti mesi dalla presentazione dell'istanza e oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento ministeriale di diniego. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il rigetto, fondato su carenze formali relative all'Adeverinta, non apparisse prima facie conforme ai principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in particolare dalla sentenza n. 18/2022, che impongono una verifica concreta dei livelli di competenza professionale sottesi ai certificati e ai diplomi prodotti dall'istante. Il TAR ha inoltre valorizzato, ai fini cautelari, la circostanza che la richiesta di integrazione documentale fosse stata formulata tardivamente, oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE. Quanto al periculum in mora, ha considerato il pregiudizio potenziale derivante dal diniego, suscettibile di incidere sugli incarichi lavorativi della ricorrente. La sospensione è stata disposta senza definire il merito, per il quale è stata fissata udienza pubblica al 11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda di sospensione sulla base di una valutazione sommaria del fumus boni iuris e del pregiudizio potenziale derivante dall'esecuzione del diniego.
direttiva 2005/36/CE
Il TAR ha rilevato, in sede cautelare, che la richiesta ministeriale di integrazione documentale era stata formulata oltre i termini previsti dalla direttiva.
sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 18/2022
È richiamata per il principio secondo cui il riconoscimento della formazione professionale non può essere negato sulla base di carenze meramente formali senza una verifica concreta dei livelli di competenza professionale risultanti dai certificati e diplomi prodotti.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento della formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione deve verificare in concreto i livelli di competenza professionale risultanti dai certificati e diplomi prodotti e non può fondare il diniego esclusivamente su carenze documentali formali, senza considerare il contenuto sostanziale della formazione.
- La richiesta di integrazione documentale nel procedimento di riconoscimento della formazione professionale deve essere formulata nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE; la sua formulazione tardiva può incidere sulla legittimità del successivo diniego.
- In sede cautelare, il pregiudizio derivante dal diniego del riconoscimento dell'abilitazione professionale può integrare il periculum in mora quando l'atto sia suscettibile di incidere concretamente sugli incarichi lavorativi dell'interessato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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