Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 490/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 327/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 2031/2022, del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 21 marzo 2024 e notificata in data 22 marzo 2024 (Carta elettronica del docente)

Giustizia amministrativa202500451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, n. 327/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 ed era stato condannato il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 marzo 2024; nonostante la successiva richiesta di esecuzione e la diffida trasmessa via PEC, l'Amministrazione non aveva dato riscontro né provveduto all'adempimento. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Una comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, depositata il 31 marzo 2026, riferiva di un accredito effettuato il 25 febbraio 2026, ma tale produzione è stata ritenuta tardiva, successiva alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026, e comunque priva di prova documentale dell'accredito. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e la sussistenza delle condizioni per l'azione di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha accertato l'inadempimento del Ministero e gli ha ordinato di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Il giudice ha precisato che, se l'accredito della Carta docente fosse già avvenuto, la condanna avrebbe portata limitata all'accertamento del diritto all'esatto adempimento e al consolidamento della prestazione; se invece l'accredito fosse mancato o parziale, l'obbligo avrebbe riguardato l'intero credito o la parte residua. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti. Il commissario dovrà provvedere al pagamento o all'accredito sulla Carta docente, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di insufficiente disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio. Il TAR ha escluso la liquidazione di un compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico interno all'Amministrazione debitrice. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché con rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nella fattispecie, condizione per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.

    La carenza di disponibilità nel pertinente capitolo di bilancio non impedisce l'esecuzione della sentenza; l'Amministrazione deve ricorrere al pagamento in conto sospeso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Non impone di riaprire il contraddittorio quando la produzione tardiva concerne un'allegazione di parte, non rilevabile d'ufficio, e non vi sono i presupposti per sospendere il passaggio in decisione.

  • art. 475 c.p.c.

    Dopo la riforma del processo civile richiede, per l'esecuzione forzata, la sentenza in copia conforme all'originale e non più l'apposizione della formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individua i buoni spesa la cui generazione deve essere consentita in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, per procedere all'esecuzione nei confronti di un'Amministrazione statale, che il titolo del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato e che sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • La produzione documentale depositata dopo la camera di consiglio nella quale la causa è stata trattenuta in decisione è tardiva e non può essere utilizzata per dimostrare l'adempimento; quando l'allegazione dell'adempimento proviene dalla parte e non introduce una questione rilevabile d'ufficio, non sussiste l'obbligo di riaprire il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
  • La mancanza di disponibilità nei capitoli di bilancio non può ostacolare l'esecuzione di un obbligo pecuniario derivante da una sentenza; l'Amministrazione statale deve, ove necessario, ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
  • Quando l'Amministrazione adempie solo parzialmente o l'adempimento è controverso, l'ordine di ottemperanza può essere circoscritto all'accertamento del diritto all'esatto adempimento e riferito all'intero credito o alla sola parte residua risultante dal titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.