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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38924/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto (riesame ex art. 309 c.p.p.) che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per reati connessi a pesca e commercio illecito di oloturie e disastro ambientale. Il ricorrente deduce vizio di motivazione rispetto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura, sostenendo che l'interruzione dei contatti con l'ambiente ittico e l'assunzione di un lavoro lecito (manovale e poi in una società di ricambi auto, part-time e a basso reddito) avrebbero eliminato il rischio di recidiva e reso adeguata una misura meno afflittiva (arresti domiciliari). Contesta inoltre la qualificazione giuridica dei fatti (disastro ambientale vs inquinamento ambientale) e contesta la considerazione della relazione tecnico-scientifica acquisita dal PM.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso riproponesse censure già valutate dal Tribunale distrettuale senza confrontarsi con le motivazioni fornite. Il giudice di merito aveva valutato elementi molteplici e concreti (capacitaà organizzative dell'indagato, rete di rapporti anche internazionali, intensità del dolo, prosecuzione dell'attività illecita nonostante precedenti sequestri, precarietà e scarsità della retribuzione del lavoro dichiarato) che giustificavano la prognosi di pericolosità e l'inefficacia di misure meno afflittive. La Corte ha inoltre confermato che la qualificazione del fatto come disastro ambientale era adeguatamente motivata e che il GIP aveva comunque considerato anche il reato più lieve come ipotesi residuale. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari dinanzi al Tribunale; qui usata come titolo di legittimazione per il riesame che ha confermato la custodia in carcere.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; la contestazione considera la partecipazione in concorso nelle condotte illecite relative alla pesca e al commercio delle oloturie.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio di continuazione e concorso di reati; richiamato nella contestazione per gli effetti sanzionatori e valutativi della condotta complessiva.

  • art. 452-bis cod. pen.

    Norma che punisce il disastro ambientale; la corte ha ritenuto che le condotte contestate potessero essere ricondotte a tale fattispecie, giustificando l'applicazione della custodia cautelare.

  • art. 452-quater cod. pen.

    Previsione normativa collegata alle fattispecie di reato ambientale (aggravazioni/particolari ipotesi); richiamata nel capo di imputazione assieme al 452-bis.

  • D.Lgs. n. 4/2012, artt. 7 e 8

    Norme del decreto legislativo richiamate per responsabilità amministrativa o disposizioni specifiche relative alla tutela di specie marine o commercio internazionale; utilizzate nella ricostruzione dei capi d'imputazione collegati al commercio illecito di oloturie.

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente una custodia cautelare per delitti ambientali occorre non limitarsi ad affermare un cambio di attività lavorativa: va dimostrata l'effettiva e stabile interruzione dei rapporti e dei canali di contatto che hanno permesso l'attività illecita (rapporti commerciali, comunicazioni, reti internazionali).
  • La valutazione del giudice sulla pericolosità prognostica considera una pluralità di elementi (modalità esecutive del reato, capacità organizzativa, continuità dell'attività illecita, entità dei profitti, entità del reddito lecita sostitutiva): lavori precari e redditi esigui difficilmente dimostrano la cessazione del rischio di recidiva.
  • L'onere del ricorrente in Cassazione richiede il confronto analitico con le motivazioni del giudice di merito: doglianze generiche o la riproposizione delle stesse censure già valutate sono spesso ritenute inammissibili.
  • La qualificazione giuridica (es. disastro ambientale) se motivata in modo coerente e collegata agli elementi fattuali non si rende agevolmente superabile in sede di cassazione salvo che non si pongano errori di diritto o carenze logiche manifeste.
  • La "concretezza" del pericolo di recidiva non significa l'imminenza di un'opportunità specifica, ma la probabilità prognostica di una prossima ricaduta desumibile da elementi concreti della personalità e delle condizioni di vita dell'indagato.

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