Cassazione Penale, Ordinanza n. 17419/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'atto era stato proposto personalmente dall'imputato in un caso in cui, per gli atti successivi al 4 agosto 2017, il ricorso per cassazione deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore abilitato cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato, con memoria a sua firma inoltrata tramite l'Ufficio matricola della casa circondariale in cui era detenuto, avverso un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Firenze. La Corte ha esaminato solo una questione preliminare di ammissibilità: poiché sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che esclude la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, richiedendo la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Mancando tale requisito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
La Corte lo richiama, unitamente all'art. 613 c.p.p., per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale.
art. 613, comma 1, c.p.p.
È indicato come base normativa del requisito di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista, a pena di inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
È la norma processuale che consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi rilevati dalla Corte.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamata quale fonte della modifica normativa che, dal 4 agosto 2017, ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
art. 24 disp. att. c.p.p.
È richiamato nel riferimento alla disciplina dell'albo speciale della Corte di cassazione, necessario per la validità della sottoscrizione del ricorso.
Massime di principio
- Per i provvedimenti e i ricorsi successivi al 4 agosto 2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma richiede necessariamente la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa immediata di inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza esame dei motivi di impugnazione.
- Quando l'inammissibilità dipende da un vizio originario dell'atto di ricorso per cassazione, la Corte può limitarsi alla declaratoria di rito e alla conseguente condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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