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Sentenza

Sentenza n. 1709/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.511/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza.

Giustizia amministrativa202504442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 511/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Poiché il Ministero non aveva integralmente soddisfatto la pretesa, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, depositando successivamente uno speciale ordine di pagamento; il giudice ha rilevato che risultava documentato il pagamento delle sole spese legali relative al giudizio definito con la sentenza azionata, mentre permaneva l'inadempimento quanto al credito principale e agli accessori.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti precisati in motivazione. Il TAR ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal giudicato, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nel provvedimento giudiziale, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, da determinare secondo il titolo e la legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito: l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi in base al giudicato e agli artt. 1282 e seguenti del codice civile. È stato ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le Amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Al commissario non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    L'attestazione prevista dalla disposizione è richiamata quale prova del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Monza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Forniscono i parametri legali per determinare la misura e la decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione oltre quanto risulti dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento della disciplina delle spese processuali nel giudizio amministrativo e del richiamo alle disposizioni processualcivilistiche applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro deve essere accolto quando il titolo è valido ed efficace, il termine dilatorio previsto dalla legge è decorso e l'Amministrazione non ha integralmente adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce né determina ex novo il diritto di credito, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non sono definitivamente vincolanti per l'Amministrazione: l'importo dovuto deve essere verificato secondo il giudicato e i parametri legali concernenti misura e decorrenza degli interessi.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e conferendogli i poteri necessari per determinare il dovuto e adottare gli atti contabili occorrenti.
  • Le Amministrazioni dello Stato dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie, prima che possa essere intrapreso il recupero coattivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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