Cassazione Penale, Sentenza n. 4945/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura la violazione dell'art. 597 c.p.p. (divieto di reformatio in pejus) per avere la Corte d'appello, con impugnazione proposta solo dall'imputato, riqualificato il fatto del capo 1) in tentato furto in abitazione (artt. 56 e 624-bis c.p.) e dichiarato assorbito il reato del capo 2) senza però ridurre la pena precedentemente inflitta in primo grado, che era comprensiva dell'aumento per continuazione relativo al capo 2). In sostanza si contesta che il giudice d'appello abbia aggravato il trattamento sanzionatorio del ricorrente nonostante l'impugnazione fosse stata promossa unicamente dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta la riqualificazione del fatto al capo 1) come tentato furto in abitazione, ma ha rilevato la violazione del divieto di reformatio in pejus posto che, essendo stato il solo imputato a impugnare la sentenza di primo grado, il giudice d'appello non poteva applicare un trattamento sanzionatorio più grave (incluso l'aumento per continuazione). Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di appello relativa al trattamento sanzionatorio corrispondente all'aumento originariamente applicato per il reato del capo 2) (pari a 3 mesi di reclusione e 50 euro di multa) e ha rideterminato la pena finale in 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa (da 11 mesi e 250 euro originari).
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Disciplina il tentativo: la riqualificazione in tentato furto è consentita se il nuovo inquadramento era prevedibile e non ha leso i diritti della difesa.
art. 624-bis cod. pen.
Configura il furto in abitazione; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie aggravata al fatto contestato al capo 1).
art. 624 cod. pen.
Norma base sul furto richiamata nella ricostruzione delle fattispecie oggetto di reato.
art. 625 cod. pen.
Prevede le circostanze aggravanti del furto; richiamato nel contesto delle aggravanti contestate.
art. 635 cod. pen.
Riguarda il danneggiamento; il reato di capo 2) è stato originariamente qualificato alla luce di questa norma in relazione all'art. 625.
art. 597 cod. proc. pen.
Stabilisce il divieto di reformatio in pejus quando appellante è il solo imputato: il giudice d'appello non può infliggere pena più grave per specie o quantità; ciò comprende anche gli elementi autonomi della determinazione della pena (es. aumento per continuazione).
art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e di intervenire sul trattamento sanzionatorio nella misura prevista, permettendo la rideterminazione della pena senza rimettere la causa al giudice di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita il contenuto della motivazione del ricorso in cassazione ai profili necessari per la decisione; richiamato rispetto all'enunciazione del motivo.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati per l'analisi del principio secondo cui la riqualificazione in sede d'appello non viola automaticamente i diritti dell'imputato se la nuova qualificazione era prevedibile e non ha determinato novità tali da ledere la difesa.
Massime di principio
- Se a proporre appello è soltanto l'imputato, il giudice d'appello non può peggiorare il trattamento sanzionatorio rispetto a quello di primo grado (divieto di reformatio in pejus).
- La riqualificazione in sede d'appello in una fattispecie più grave è ammissibile se la nuova qualificazione era nota o prevedibile per l'imputato e non ha effettivamente leso i diritti della difesa; essa però non può comportare un aumento della pena quando impugna solo l'imputato.
- Il divieto di reformatio in pejus riguarda non solo l'entità complessiva della pena, ma anche gli elementi autonomi che la compongono (per esempio l'aumento per continuazione); se tali elementi vengono modificati in pejus andranno adeguatamente rettificati o eliminati.
- Quando il reato satellite viene dichiarato assorbito in sede d'appello, il giudice deve eliminare o ridurre la parte di pena attribuibile a quel reato; in difetto la Cassazione può annullare la parte sanzionatoria e rideterminare la pena senza rinvio.
- La Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., può annullare senza rinvio e provvedere alla rideterminazione della pena quando sia evidente la violazione del divieto di reformatio in pejus e la correzione sia possibile in sede di legittimità.
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