Tribunale, Ordinanza T-130/17
Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 luglio 2017. — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. contro Commissione europea. — Procedimento sommario – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Domanda della Bundesnetzagentur volta a modificare le condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione – Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza. — Causa T-130/17 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione sul gasdotto OPAL proposta da PGNiG. La pronuncia si concentra sull’assenza del requisito dell’urgenza, ritenendo non dimostrato un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito. Non vengono esaminati né il fumus boni iuris né la ponderazione degli interessi.
Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione del gasdotto OPAL: il Tribunale respinge il provvedimento provvisorio per difetto di urgenza.
La questione giuridica
Se, ai fini della sospensione dell’esecuzione della decisione C(2016) 6950 final della Commissione relativa al gasdotto OPAL, la ricorrente avesse dimostrato l’urgenza, ossia il rischio di subire un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito; in subordine, se fosse necessario esaminare il fumus boni iuris e la ponderazione degli interessi.
Principio di diritto
La sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione può essere accordata solo se il richiedente prova cumulativamente il fumus boni iuris e, soprattutto, l’urgenza; nel caso di specie l’urgenza è esclusa perché i danni allegati dalla PGNiG erano in larga parte meramente eventuali, non sufficientemente imminenti o comunque riparabili nel quadro ordinario, anche tramite gli strumenti giurisdizionali e contrattuali disponibili. Di conseguenza la domanda cautelare è respinta senza esaminare il fumus boni iuris né la ponderazione degli interessi.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 36 della direttiva 2009/73/CE
- Articolo 22 della direttiva 2003/55/CE
- Articolo 18 della direttiva 2003/55/CE
- Articolo 25, paragrafi 2-4, della direttiva 2003/55/CE
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 156
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 157, paragrafo 2
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 158, paragrafo 5
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 160
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 151, paragrafo 2
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 67, paragrafo 2
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 66
- Regolamento (UE) n. 994/2010
Domanda cautelare relativa al gasdotto OPAL
L’ordinanza riguarda un procedimento sommario dinanzi al Presidente del Tribunale, promosso da PGNiG ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE per ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, sulla modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL. La controversia si inserisce nel mercato interno del gas naturale e concerne l’accesso dei terzi e la regolazione tariffaria ai sensi della direttiva 2003/55/CE e della direttiva 2009/73/CE.
Fatti essenziali e contesto regolatorio
La Commissione, con decisione del 12 giugno 2009, aveva chiesto alla Bundesnetzagentur di modificare la decisione nazionale di esenzione del gasdotto OPAL, fissando limiti all’utilizzo della capacità da parte di un’impresa dominante e imponendo un programma di cessione di gas e di capacità. Successivamente, nel 2016, la BNetzA ha notificato alla Commissione l’intenzione di modificare alcune condizioni dell’esenzione in base all’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE.
La decisione impugnata ha mantenuto l’esenzione fino al 50% della capacità del tratto Greifswald-Brandov, ma ha svincolato il restante 50% sottoponendolo alle regole di accesso dei terzi, mediante aste trasparenti e non discriminatorie. La Commissione ha inoltre introdotto condizioni supplementari sulle capacità FZK al punto di uscita di Brandov, per garantire un effettivo accesso dei terzi e limitare l’eventuale vantaggio dell’operatore dominante.
Domanda di provvedimenti provvisori e posizione delle parti
PGNiG ha chiesto non solo la sospensione della decisione impugnata, ma anche una serie di misure accessorie volte a far cessare l’attuazione della nuova disciplina, incluse ingiunzioni rivolte alla Commissione, alla BNetzA, all’OGT e ai soggetti del gruppo Gazprom. La Commissione ha chiesto il rigetto della domanda; la Repubblica federale di Germania è intervenuta a sostegno della Commissione. Erano state presentate anche istanze di intervento di OGT e Gazprom eksport.
Regole applicate dal giudice dei provvedimenti provvisori
Il Presidente del Tribunale ricorda che la sospensione dell’esecuzione è eccezionale e presuppone cumulativamente:
- il fumus boni iuris;
- l’urgenza, intesa come necessità di evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito;
- se del caso, la ponderazione degli interessi.
Il giudice sottolinea che spetta al richiedente fornire indicazioni concrete e precise, supportate da prove documentali, sulla propria situazione e sul danno allegato.
Valutazione dell’urgenza: perdita di diversificazione degli approvvigionamenti
PGNiG sosteneva che l’esecuzione della decisione avrebbe consentito a Gazprom di ottenere la quasi totalità della capacità di OPAL per quindici anni, riducendo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e alterando il mercato polacco del gas. Il Tribunale respinge questa tesi, osservando che le conseguenze prospettate, anche se verosimili, sarebbero in realtà limitate al periodo precedente alla sentenza nel merito.
Inoltre, il danno dedotto dipendeva dall’irreversibilità nel lungo periodo di situazioni create dal nuovo regime, ma il giudice afferma che, in caso di annullamento della decisione impugnata, le condizioni da essa autorizzate non potrebbero più trovare applicazione e gli atti di diritto privato fondati su di esse non potrebbero essere eseguiti per il futuro.
Valutazione dell’urgenza: sicurezza e continuità dell’approvvigionamento
Quanto al rischio per la sicurezza e la continuità dell’approvvigionamento ai clienti finali in Polonia, PGNiG sosteneva che l’aumento delle capacità su OPAL avrebbe ridotto l’utilizzo di altri gasdotti e limitato la competitività dei fornitori alternativi. Il Tribunale rileva però che, al momento della domanda, esistevano contratti di transito sul gasdotto Yamal-Europe validi almeno fino al 2020 e contratti di fornitura validi fino al 2022.
Perciò, il pregiudizio eventuale non era imminente: esso avrebbe potuto manifestarsi solo alla scadenza di tali contratti e, in ogni caso, PGNiG avrebbe potuto agire con rimedi giurisdizionali o chiedere, se del caso, nuovi provvedimenti cautelari in presenza di circostanze nuove ai sensi dell’articolo 160 del regolamento di procedura.
Valutazione dei danni economici e patrimoniali
La ricorrente invocava anche un danno economico consistente nella perdita di utili dell’Europol Gaz S.A., proprietaria del gasdotto Yamal-Europe, di cui PGNiG era azionista di maggioranza, con riflessi su dividendi e valore delle azioni. Il Presidente del Tribunale ricorda che il danno pecuniario è, di regola, riparabile per equivalente e che, per giustificare misure cautelari, il richiedente deve dimostrare un rischio per la solidità economica o un’alterazione significativa delle quote di mercato.
PGNiG non aveva fornito dati essenziali sulle dimensioni dell’impresa, sul fatturato o sull’appartenenza a un gruppo, sicché non era possibile accertare la gravità del pregiudizio economico allegato. La domanda non offriva quindi una base sufficiente per ritenere provata l’urgenza.
Considerazioni ulteriori sulla prova richiesta
Il Tribunale ribadisce che il giudice dei provvedimenti provvisori non è tenuto a ricercare d’ufficio gli elementi mancanti nella domanda cautelare. In mancanza di prove concrete e certificate che descrivano compiutamente la situazione finanziaria del richiedente, il requisito dell’urgenza non può dirsi soddisfatto.
Esito del procedimento e conseguenze
Poiché l’urgenza non era dimostrata, la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta senza esaminare il fumus boni iuris né procedere alla ponderazione degli interessi. Per la stessa ragione, il Presidente del Tribunale ha ritenuto superfluo statuire sulle istanze di intervento di OGT e Gazprom. Le spese sono state riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
Principio ricavabile dalla pronuncia
In un procedimento cautelare dinanzi al Tribunale, la sospensione di una decisione della Commissione che modifica il regime di esenzione di un’infrastruttura energetica non può essere concessa se il richiedente non dimostra con precisione un danno grave e irreparabile imminente; pregiudizi economici, contrattuali o di mercato che si manifestino solo in futuro, o che siano riparabili con gli strumenti ordinari, non bastano a integrare l’urgenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 20 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-93/16
- Sentenza · 20 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-206/16
- Sentenza · 20 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-287/16
- Sentenza · 20 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-340/16
- Sentenza · 20 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-357/16
- Sentenza · 20 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-416/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →