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Sentenza

Sentenza n. 11/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento -della nota dirigenziale del Liceo -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l'iscrizione dell''alunna -OMISSIS- al IV anno del corso quinquennale del Liceo -OMISSIS-, così modificando il percorso di studi seguito; -nonché di ogni altro atto sottostante, connesso, conseguente e correlato ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dirigenziale con cui era stato disposto il passaggio della studentessa dal percorso liceale quadriennale sperimentale al quarto anno del diverso corso liceale quinquennale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa era stata iscritta al primo anno di un percorso liceale quadriennale sperimentale per l'anno scolastico 2022/2023 e, al termine del terzo anno, aveva conseguito l'idoneità all'ammissione all'anno conclusivo con una media elevata. L'amministrazione, dopo un controllo svolto nel settembre 2024, aveva accertato che la studentessa aveva conseguito in precedenza l'idoneità all'ammissione alla seconda classe della scuola primaria mediante esame di idoneità, beneficiando quindi di un'abbreviazione del percorso scolastico. Sulla base dell'art. 5 del d.m. 567/2017, che vieta l'iscrizione ai percorsi quadriennali sperimentali agli studenti che abbiano già fruito di abbreviazioni del percorso scolastico, l'istituzione scolastica aveva disposto il passaggio al percorso quinquennale. I genitori hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, dell'art. 5 d.m. 567/2017, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1, comma 622, l. 296/2006, nonché eccesso di potere per carenza del presupposto, difetto o apparenza della motivazione, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento. In particolare, hanno contestato l'annullamento d'ufficio tardivo dell'iscrizione, intervenuto dopo circa tre anni, la lesione della continuità scolastica, del diritto allo studio, della libertà di scelta e del legittimo affidamento, sostenendo che l'amministrazione conoscesse o dovesse conoscere il percorso scolastico della studentessa e che la frequenza del corso quadriennale consentisse comunque l'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 5, lett. b), del d.m. 567/2017, che esclude dai percorsi quadriennali sperimentali gli studenti che abbiano già fruito di abbreviazioni del percorso scolastico, inclusi gli anticipi di iscrizione e gli esami di idoneità. Dalla documentazione acquisita risultava che la studentessa era stata ammessa alla seconda classe della scuola primaria dopo il superamento di un esame di idoneità, sicché non aveva seguito un percorso scolastico ordinario di otto anni prima dell'iscrizione al liceo quadriennale. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittimo l'esercizio dell'autotutela oltre il termine ordinario di diciotto mesi, poiché il difetto del requisito era stato accertato successivamente e la situazione di apparente conformità era stata determinata dalle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione. Secondo il TAR, non poteva configurarsi un ragionevole affidamento della studentessa sulla regolarità dell'iscrizione, essendo a conoscenza della precedente abbreviazione del percorso scolastico. La dedotta lesione della continuità scolastica e dell'obbligo formativo non è stata ritenuta idonea a superare il vincolo derivante dalla disciplina della sperimentazione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 275/1999

    Il Ministro della pubblica istruzione promuove progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata.

    La norma costituisce la base per la sperimentazione di percorsi scolastici con durata diversa da quella ordinaria.

  • art. 5, comma 1, lett. b), d.m. 567/2017

    Non possono essere accolte le iscrizioni di studenti che hanno già fruito di abbreviazioni del percorso scolastico (anticipi di iscrizione, esami di idoneità, ecc.).

    Il divieto opera anche quando l'abbreviazione sia stata fruita nel precedente percorso della scuola primaria e impedisce l'iscrizione al percorso secondario quadriennale sperimentale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il limite ordinario di diciotto mesi per l'annullamento d'ufficio può essere superato quando il privato abbia contribuito a creare una situazione di apparente conformità giuridica mediante dichiarazioni non corrispondenti alla situazione effettiva, secondo quanto ritenuto dal Collegio.

  • art. 1, comma 622, l. 296/2006

    L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

    La deduzione relativa all'adempimento dell'obbligo formativo non incide sulla distinta disciplina dei requisiti di accesso al percorso quadriennale sperimentale.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato in relazione ai principi di buon andamento e ragionevolezza, senza autonoma ulteriore interpretazione rispetto alla disciplina dell'iscrizione e dell'autotutela.

Massime di principio

  • Il divieto previsto per i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado quadriennali sperimentali si applica agli studenti che abbiano già fruito di abbreviazioni del percorso scolastico, compresi gli esami di idoneità sostenuti nella scuola primaria.
  • L'amministrazione scolastica può correggere un'iscrizione a un percorso quadriennale sperimentale quando accerti successivamente che mancava il requisito previsto dalla disciplina della sperimentazione, anche se l'iscrizione risale a oltre diciotto mesi prima, qualora il privato abbia contribuito a creare una situazione di apparente conformità mediante dichiarazioni non corrispondenti alla situazione effettiva.
  • Non sussiste un affidamento ragionevole sulla stabilità di un'iscrizione a un percorso sperimentale quando lo studente o i suoi esercenti la responsabilità genitoriale conoscevano il fatto ostativo costituito dalla precedente abbreviazione del percorso scolastico.
  • L'accertamento dell'adempimento dell'obbligo di istruzione non elimina né sostituisce i requisiti specifici richiesti per l'accesso a un percorso scolastico sperimentale con durata ridotta.

Come è indicizzato

MaterieScuolaAutotutela
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

Testo integrale

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