Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 279/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Terza, n. 2188/2024, pubblicata in data 10 luglio 2024 e non notificata, con cui è stato accolto il ricorso di primo grado R.G. n. 1392/2023.

Giustizia amministrativa202401278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 2188/2024, limitatamente alla parte che interpretava restrittivamente la portata degli atti favorevoli della Soprintendenza divenuti nuovamente efficaci dopo l’annullamento dell’autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appellanti, ricorrenti in primo grado)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un complesso residenziale realizzato sulla base di concessioni edilizie del 1989, cui erano seguite varianti in corso d’opera prive del preventivo nulla osta paesaggistico. Dopo un precedente diniego di sanatoria divenuto definitivo, gli interessati presentavano nel 2020 una nuova istanza per la regolarizzazione delle varianti e per l’accertamento di compatibilità paesaggistica di ulteriori difformità. La Soprintendenza accoglieva integralmente l’istanza con una perizia di stima del 23 dicembre 2020 e con il parere definitivo del 23 marzo 2021. Nel giugno 2023 la stessa Soprintendenza annullava in autotutela tali atti, ritenendoli illegittimi. Il TAR annullava il provvedimento di autotutela per violazione del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990, ma aggiungeva in motivazione una precisazione secondo cui gli atti favorevoli avrebbero riguardato soltanto opere di completamento e finitura, e non le palazzine e le varianti già realizzate. Gli appellanti contestavano esclusivamente tale precisazione, deducendo travisamento del contenuto degli atti, ultrapetizione ed eccedenza rispetto al thema decidendum, poiché il TAR avrebbe ridefinito d’ufficio la portata di provvedimenti amministrativi non oggetto di impugnazione.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto assorbente la censura di ultrapetizione, rilevando che il giudizio di primo grado aveva ad oggetto soltanto la legittimità del provvedimento di autotutela del 14 giugno 2023. Una volta annullato tale atto per violazione del termine previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990, il sindacato giurisdizionale doveva arrestarsi. L’annullamento dell’atto di ritiro comporta la reviviscenza ex tunc degli atti amministrativi precedentemente ritirati, i quali riacquistano efficacia secondo il loro originario contenuto. Il giudice non può interpretarli restrittivamente, conformarne la portata o sostituirsi all’amministrazione nella definizione di poteri amministrativi eventualmente ancora esercitabili. Sono stati quindi espunti dalla sentenza del TAR il terzultimo e il penultimo paragrafo della motivazione e le parole “nei sensi di cui in motivazione” dal dispositivo. È rimasto fermo l’annullamento del provvedimento di autotutela. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il superamento del termine massimo per l’annullamento d’ufficio determina l’illegittimità del provvedimento di autotutela, con conseguente annullamento giurisdizionale dell’atto di ritiro.

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato

    Il giudice amministrativo deve pronunciarsi nei limiti della domanda e può sindacare l’esercizio del potere amministrativo già manifestatosi.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    La disposizione vieta l’ultrapetizione e l’invasione della riserva di amministrazione; il giudice non può definire o conformare il contenuto di atti amministrativi non oggetto del giudizio né anticipare l’esercizio di poteri amministrativi futuri.

  • artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004

    Sono richiamati quali basi normative dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dagli interessati; la decisione non ne esamina direttamente i presupposti sostanziali.

  • art. 25, comma 3, l.r. Sicilia n. 16/2016

    È richiamato quale fondamento della richiesta di regolarizzazione delle varianti alle concessioni edilizie originarie; la decisione non ne esamina direttamente i presupposti sostanziali.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo annulla un provvedimento di autotutela, il giudizio deve rimanere circoscritto alla legittimità dell’atto di ritiro impugnato; il giudice non può ridefinire d’ufficio il contenuto o la portata degli atti amministrativi favorevoli ritirati.
  • L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento di ritiro determina la reviviscenza ex tunc dell’atto amministrativo ritirato, che riacquista efficacia secondo il proprio originario tenore letterale e dispositivo.
  • Il giudice amministrativo viola i limiti della domanda e il divieto di ultrapetizione quando, dopo avere annullato l’atto impugnato, introduce una propria interpretazione restrittiva degli effetti di altri atti amministrativi non oggetto di impugnazione.
  • Il divieto previsto dall’art. 34, comma 2, c.p.a. impedisce al giudice di sostituirsi all’amministrazione, anticiparne l’attività o conformare l’esercizio di poteri amministrativi non ancora nuovamente esercitati.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaAutotutelaDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.