Cassazione Civile, Ordinanza n. 16312/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una trattativa per la cessione in blocco di un intero stabile di proprietà dell'ente previdenziale, già occupato da conduttori che avevano costituito una cooperativa per l'acquisto. Secondo i ricorrenti, l'ente aveva avanzato una proposta di vendita che era stata accettata, ma nel corso delle operazioni aveva rinviato più volte il rogito e, infine, si era sottratto alla stipula. In primo grado e in appello era stata esclusa sia l'avvenuta conclusione di un contratto definitivo o preliminare efficace, sia la responsabilità dell'ente. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2729 e 1337 c.c. per aver la Corte territoriale fondato la decisione su una presunzione circa la ragione dei rinvii del rogito; 2) violazione degli artt. 2697, 2729 e 1337 c.c., anche in relazione all'art. 115 c.p.c., per un uso distorto delle presunzioni e per l'erronea esenzione dell'ente dall'onere probatorio; 3) violazione degli artt. 2697, 2729 e 1337 c.c., anche in relazione all'art. 115 c.p.c., per avere escluso la responsabilità precontrattuale nonostante l'asserita interruzione ingiustificata delle trattative e la mancata osservanza degli obblighi di buona fede e protezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbiti i primi due motivi perché la decisione era idonea a fondarsi sul terzo. Nel merito ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui non risultava provato un accordo preliminare definitivo né un comportamento scorretto dell'ente: la trattativa era ancora in fase di perfezionamento, i rinvii del rogito erano giustificati dalla necessità di definire i punti essenziali della cessione e, soprattutto, l'ente si era conformato alla normativa di settore e alle sopravvenute circolari ministeriali che avevano chiarito l'inattualità della vendita in blocco nei termini prospettati. Di conseguenza è stata esclusa sia la violazione dell'art. 1337 c.c. sia un affidamento meritevole di tutela in capo ai ricorrenti, poiché non può dirsi ingiusto il mancato perfezionamento di un contratto che sarebbe stato non conforme alla disciplina applicabile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
art. 360, 1° co., nn. 3 e 5
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 1337 c.c.
la responsabilità precontrattuale è configurabile solo ove la condotta nelle trattative sia contraria a correttezza e buona fede; nel caso concreto è stata esclusa perché l'ente si è attenuto alla normativa di settore.
art. 2697 c.c.
richiamato dai ricorrenti sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso che vi fosse stata un'erronea esenzione probatoria dell'ente, valorizzando gli atti e la mancanza di prova di un obbligo a contrarre.
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione all'uso delle presunzioni; la Corte ha precisato che la decisione di merito era basata sulla documentazione acquisita e non su presunzioni illegittime.
art. 115 c.p.c.
evocato per lamentare un cattivo governo del materiale probatorio; la Corte non ha ravvisato violazioni della regola di valutazione delle prove.
art. 2932 c.c.
menzionato nella vicenda originaria come domanda subordinata di esecuzione in forma specifica di un preteso preliminare, poi respinta nei gradi di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
richiamato come ulteriore ragione di inammissibilità, per mancato confronto con un orientamento di legittimità conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 24 Cost.
citato insieme all'art. 111 Cost. quale fondamento del criterio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
citato insieme all'art. 24 Cost. quale fondamento del criterio della ragione più liquida.
Massime di principio
- La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. richiede la prova di una condotta contraria a buona fede nello svolgimento delle trattative; non è configurabile quando la mancata stipula dipenda dall'adeguamento del contraente pubblico o para-pubblico alla normativa di settore sopravvenuta o chiarita da atti interpretativi.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla valutazione del materiale documentale in atti, non è sufficiente denunciare genericamente l'uso di presunzioni per scalfire la motivazione, se la ricostruzione fattuale è sorretta da atti e non da mere congetture.
- Per affermare un danno risarcibile da rottura delle trattative è necessario dimostrare un affidamento giuridicamente tutelabile nella conclusione del contratto; tale affidamento non sussiste se il rapporto era ancora nella fase di perfezionamento e la stipula avrebbe condotto a un assetto incompatibile con la disciplina applicabile.
- L'assenza di un accordo preliminare definitivo esclude sia la tutela ex art. 2932 c.c. sia, di regola, la pretesa risarcitoria da mancata stipula, salvo prova di specifiche violazioni delle regole di correttezza nelle trattative.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con l'orientamento di legittimità già consolidato e non indica ragioni specifiche per discostarsene.
- rami":["Contratti","Obbligazioni","Processo civile"],"materie":["Mandato","Inadempimento","Prove","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Buona fede e correttezza","Onere della prova","Nesso di causalità","Risoluzione del contratto","Responsabilità precontrattuale"]}]}}true}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}} }}】```json】{
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16153/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16154/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16158/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16161/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16176/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16177/2023 del 08/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →