Sentenza del 03/05/2019 n. 11629 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva importato in Italia lamiere e nastri di leghe di alluminio accompagnati da certificati FORM A che attestavano l'origine venezuelana e consentivano l'esenzione dai dazi. L'Agenzia delle dogane aveva contestato l'irregolarità dei certificati, anche perché il timbro apposto non corrispondeva a quello ufficialmente comunicato, e aveva recuperato i dazi. La società aveva prodotto in giudizio certificati sostitutivi successivamente emessi dall'autorità venezuelana. L'Agenzia sosteneva che la documentazione autentica dovesse essere disponibile al momento della dichiarazione doganale e che il certificato rilasciato successivamente fosse ammissibile solo nei casi eccezionali previsti dalla normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle dogane e ha confermato l'illegittimità della pretesa impositiva. Ha ritenuto legittima la produzione del certificato sostitutivo ex post, poiché il certificato originario era stato rifiutato per una ragione tecnica, ossia la difformità del timbro rispetto al facsimile ufficiale. Poiché l'autorità venezuelana aveva confermato la genuinità del certificato sostitutivo, doveva essere riconosciuta l'origine preferenziale della merce e il relativo beneficio tariffario. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2454/1993, articoli 81, 85, 94 e 890
L'art. 85 consente eccezionalmente il rilascio del certificato d'origine dopo l'esportazione quando il certificato non sia stato rilasciato per errori od omissioni involontari o altre circostanze particolari, oppure quando il certificato originario non sia stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
Il certificato sostitutivo prodotto dopo l'importazione è ammissibile non in via generale, ma quando ricorre una delle ipotesi eccezionali previste dalla norma. La difformità del timbro rispetto a quello ufficialmente comunicato costituisce una ragione tecnica idonea a giustificare il rilascio ex post.
Regolamento CEE n. 2913/1992, articolo 201
La disposizione individua il momento di insorgenza dell'obbligazione doganale, ma non impedisce, nei casi previsti dalla normativa unionale, la successiva dimostrazione dell'origine preferenziale mediante documentazione sostitutiva.
Articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata dall'Agenzia per denunciare la violazione o falsa applicazione della normativa doganale; la censura è stata ritenuta infondata.
Legge n. 374/1990, articolo 9
Il riferimento al carattere definitivo dell'accertamento doganale non esclude, secondo la Corte, la possibilità di produrre successivamente una prova valida dell'origine preferenziale quando la normativa ammette un certificato sostitutivo.
Massime di principio
- Il certificato di origine preferenziale ha principalmente funzione probatoria e la sua presentazione prima dell'immissione in libera pratica non è sempre una condizione indispensabile per l'esistenza del diritto al beneficio tariffario.
- La produzione successiva di un certificato sostitutivo è ammessa solo in casi eccezionali e deve essere collegata a una causa prevista dalla normativa, come il rifiuto del certificato originario per una ragione tecnica.
- La difformità del timbro rispetto al facsimile ufficiale può costituire una ragione tecnica che consente di ottenere un certificato sostitutivo dopo l'importazione.
- La genuinità del certificato sostitutivo deve essere verificata e attestata dall'autorità competente dello Stato di esportazione; tale valutazione deve essere, in linea di principio, riconosciuta dalle autorità doganali dello Stato importatore.
- Non ogni irregolarità formale può essere sanata ex post: in assenza dei presupposti eccezionali o di una conferma ufficiale dell'origine, il beneficio tariffario può essere negato e i dazi recuperati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 75 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 1130 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 1359 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 1936 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 2625 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 2646 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →