Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20376/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in sede di rinvio dopo annullamento parziale della Cassazione, aveva escluso il vincolo della continuazione fra le condanne pregresse per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (processi "Spartacus" e "Ammutinato") e le condotte oggetto del presente procedimento. La difesa lamentava violazione di legge (art. 628 c.p.p. in relazione all'art. 627 comma 3 c.p.p., nonché artt. 81 e 416-bis c.p.) per omessa e viziata valutazione degli indici di continuità (distanza cronologica, modalità esecutive, abitudini di vita, tipologia e omogeneità delle violazioni). Contestava inoltre la rilevanza attribuita dalla Corte territoriale al mutamento soggettivo/oggettivo della compagine e alla detenzione in regime 41-bis come elementi ostativi al riconoscimento della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato le argomentazioni della Corte d'Appello come lacunose, illogiche e in contrasto con il precedente dictum della Suprema Corte. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di reato associativo (art. 416-bis), la variazione della compagine, l'estensione territoriale o la diversificazione dei reati-fine non comportano di per sé la cessazione dell'originario programma criminoso, salvo prova di un nuovo patto criminale o di un evento traumatico che abbia determinato una rottura. Ha inoltre precisato che lo stato di detenzione (anche in 41-bis) non esclude automaticamente la possibilità di continuità del disegno criminoso. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte interpreta che, rispetto ai reati associativi di stampo mafioso, la variazione della compagine, l'ampliamento territoriale o la diversità dei reati-fine non interrompono automaticamente la continuità dell'associazione; per escludere la continuità occorre dimostrare un nuovo patto criminale o un evento traumatico che abbia determinato discontinuità nel programma associativo.

  • art. 513-bis c.p.

    Richiamato nel quadro fattuale come tipologia di reato (illecita concorrenza), ma la Corte osserva che la qualificazione delle condotte come appartenenti allo stesso progetto criminoso va valutata nel contesto della continuità dell'operatività del clan.

  • art. 81 c.p.

    Invocato dalla difesa nel richiamo alla disciplina della continuazione/concursus di reati; dalla sentenza si evince l'esigenza di valutare il nesso teleologico fra le diverse condotte nella prospettiva della continuità criminale.

  • art. 627 comma 3 c.p.p.

    Richiamato come norma processuale collegata ai mezzi di impugnazione; il ricorso deduce violazione di legge con riferimento alle valutazioni del giudice di rinvio.

  • art. 628 c.p.p.

    Invocato quale norma di censura per violazione di legge: la Corte ha ritenuto fondato il vizio di motivazione e la mancata osservanza del principio di diritto affermato dalla Cassazione in precedenza.

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato solo sul piano procedurale perché le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale sono state presentate per iscritto ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • In tema di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), la semplice variazione degli aderenti, l'ampliamento territoriale o la diversità dei reati-fine non rompono di per sé la continuità dell'organizzazione: per escludere la continuazione occorre prova di un nuovo patto criminale o di un evento traumatico che abbia determinato discontinuità.
  • Lo stato di detenzione dell'imputato, anche in regime di 41-bis, non è di per sé idoneo a escludere il vincolo della continuazione quando la frazione successiva della condotta sia sostanzialmente in continuità con la precedente rispetto agli obiettivi del gruppo criminoso.
  • Il giudice d'appello, in sede di rinvio dalla Cassazione, deve motivare compiutamente la valutazione degli indici della continuazione (distanza cronologica, modalità esecutive, abitudini di vita, tipologia dei reati, omogeneità), e non può limitarsi ad affermazioni generiche su mutamenti della compagine o del territorio.
  • Se la motivazione del giudice di merito risulta lacunosa, contraddittoria o in contrasto con un precedente dictum della Suprema Corte, la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.
  • Nelle valutazioni sulla continuità associativa occorre concentrarsi sulla persistenza dell'operatività e degli obiettivi del sodalizio nel tempo, più che sulle variazioni formali della composizione o sulle singole tipologie delittuose.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.