Cassazione Penale, Sentenza n. 13604/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cardinale impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14/03/2019, che aveva confermato la sua condanna per: capo A) bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (con riferimento agli obblighi ex artt. 2446 e 2447 c.c.); capo B) bancarotta fraudolenta per distrazione; capo C) bancarotta documentale in forma specifica, in relazione alla Arredo Collection S.r.l. Il ricorso per cassazione svolgeva tre motivi principali: 1) censura sulla sussistenza del dolo nella bancarotta documentale (art. 216 comma 1 n.2 legge fall.), con rilievi sulla consegna frammentaria della documentazione, sulla pen drive consegnata ma mai 'letta', e sulla presunta qualità di "testa di legno" di Cardinale; 2) contestazione della responsabilità per distrazione (art. 216 comma 1 n.1 legge fall.), sostenendo che l'accettazione del ruolo di amministratore apparente non presuppone la consapevolezza dei disegni distrattivi dell'amministratore di fatto; 3) censura relativa alla bancarotta semplice (art. 217 comma 1 n.4 legge fall.), con doglianze sul mancato dolo per cooperazione/collaborazione e deduzione dell'estinzione del reato per prescrizione (termine maturato il 21/02/2018).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte fondato. In sintesi: - Il primo motivo (bancarotta documentale) è stato dichiarato manifestamente infondato e, in parte, inammissibile perché introduceva questioni non prospettate in appello (motivo inedito); la Corte ha confermato il principio che l'amministratore di diritto deve tenere o ricostituire le scritture contabili sino alla cessazione formale dell'impresa e ha ritenuto non provato che la pen drive contenesse le scritture. - Il secondo motivo (distrazione) è stato ritenuto generico e infondato: la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui, in assenza di indicazione specifica e verificabile della destinazione dei beni, la mancata dimostrazione della destinazione conduce alla prova della distrazione. - Il terzo motivo (bancarotta semplice) è stato parzialmente accolto nella parte in cui deduceva l'intervenuta prescrizione: la Cassazione ha rilevato che il termine di prescrizione si è estinto il 21/02/2018, anteriore alla sentenza di appello del 14/03/2019, e che non ricorrevano cause di sospensione pertinenti; conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) agli effetti penali (fermi gli effetti civili della sentenza di primo grado) e ha eliminato la frazione di pena aumentativa di 3 mesi. Pertanto la condanna è stata confermata per i capi B) e C), mentre il capo A) è stato annullato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Rinvio normativo usato per contestare il delitto di bancarotta documentale; la Corte interpreta che il dolo va provato e che argomentazioni nuove in Cassazione non proposte in appello sono inammissibili
art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare
Norma richiamata in relazione alla bancarotta per distrazione; la Corte conferma che l'assenza di prova della destinazione dei beni può fondare la responsabilità per distrazione
art. 217, comma 1, n. 4 legge fallimentare
Norma relativa alla bancarotta semplice; la questione della prescrizione è stata valutata rispetto alla data di dichiarazione di fallimento e alla successiva decorrenza del termine
art. 2446 cod. civ.
Richiamato come obbligo societario relativo alla perdita del capitale; la violazione è stata utilizzata per l'imputazione di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto
art. 2447 cod. civ.
Richiamato insieme all'art. 2446 come obblighi amministrativi relativi alla situazione patrimoniale della società
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la necessità di enunciare i motivi in limiti strettamente necessari; citata per la forma del ricorso in cassazione
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che in Cassazione non possono essere proposti per la prima volta vizi della motivazione riferiti a fatti non indicati in appello
art. 175, comma 8, cod. proc. pen. e art. 670, comma 3, cod. proc. pen.
Norme evocata in tema di sospensione del termine di prescrizione in ipotesi di rinnovazione della notifica; la Corte ha escluso la possibilità di estendere analogicamente tali sospensioni al caso concreto
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente di proporre in Cassazione il motivo che deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; motivo ritenuto ammissibile e fondato
Massime di principio
- L'amministratore di diritto è obbligato a tenere o, se necessario, a ricostituire le scritture contabili fino alla cessazione formale dell'impresa; la semplice circostanza che la società sia 'decotta' non solleva da tale obbligo
- La consegna di supporti informatici (es. pen drive) non prova automaticamente la tenuta o la corretta conservazione delle scritture; occorre dimostrare contenuto e disponibilità effettiva dei dati
- In tema di bancarotta per distrazione, l'onere probatorio grava sull'amministratore: la mancata dimostrazione della destinazione dei beni può fondare l'accertamento della distrazione
- In Cassazione non sono ammissibili questioni di fatto o vizi di motivazione non sollevati in sede d'appello (motivi inediti); le nuove argomentazioni fattuali vanno proposte già in appello
- La prescrizione estinta prima della sentenza impugnata può essere dedotta in Cassazione anche con un unico motivo e, se fondata, determina l'annullamento limitato agli effetti penali
- Le cause di sospensione del termine di prescrizione vanno valutate restrittivamente; non è ammissibile una loro estensione analogica 'in malam partem' per sterilizzare i termini in casi non espressamente previsti dalla legge
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