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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13604/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cardinale impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14/03/2019, che aveva confermato la sua condanna per: capo A) bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (con riferimento agli obblighi ex artt. 2446 e 2447 c.c.); capo B) bancarotta fraudolenta per distrazione; capo C) bancarotta documentale in forma specifica, in relazione alla Arredo Collection S.r.l. Il ricorso per cassazione svolgeva tre motivi principali: 1) censura sulla sussistenza del dolo nella bancarotta documentale (art. 216 comma 1 n.2 legge fall.), con rilievi sulla consegna frammentaria della documentazione, sulla pen drive consegnata ma mai 'letta', e sulla presunta qualità di "testa di legno" di Cardinale; 2) contestazione della responsabilità per distrazione (art. 216 comma 1 n.1 legge fall.), sostenendo che l'accettazione del ruolo di amministratore apparente non presuppone la consapevolezza dei disegni distrattivi dell'amministratore di fatto; 3) censura relativa alla bancarotta semplice (art. 217 comma 1 n.4 legge fall.), con doglianze sul mancato dolo per cooperazione/collaborazione e deduzione dell'estinzione del reato per prescrizione (termine maturato il 21/02/2018).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte fondato. In sintesi: - Il primo motivo (bancarotta documentale) è stato dichiarato manifestamente infondato e, in parte, inammissibile perché introduceva questioni non prospettate in appello (motivo inedito); la Corte ha confermato il principio che l'amministratore di diritto deve tenere o ricostituire le scritture contabili sino alla cessazione formale dell'impresa e ha ritenuto non provato che la pen drive contenesse le scritture. - Il secondo motivo (distrazione) è stato ritenuto generico e infondato: la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui, in assenza di indicazione specifica e verificabile della destinazione dei beni, la mancata dimostrazione della destinazione conduce alla prova della distrazione. - Il terzo motivo (bancarotta semplice) è stato parzialmente accolto nella parte in cui deduceva l'intervenuta prescrizione: la Cassazione ha rilevato che il termine di prescrizione si è estinto il 21/02/2018, anteriore alla sentenza di appello del 14/03/2019, e che non ricorrevano cause di sospensione pertinenti; conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) agli effetti penali (fermi gli effetti civili della sentenza di primo grado) e ha eliminato la frazione di pena aumentativa di 3 mesi. Pertanto la condanna è stata confermata per i capi B) e C), mentre il capo A) è stato annullato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    Rinvio normativo usato per contestare il delitto di bancarotta documentale; la Corte interpreta che il dolo va provato e che argomentazioni nuove in Cassazione non proposte in appello sono inammissibili

  • art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione alla bancarotta per distrazione; la Corte conferma che l'assenza di prova della destinazione dei beni può fondare la responsabilità per distrazione

  • art. 217, comma 1, n. 4 legge fallimentare

    Norma relativa alla bancarotta semplice; la questione della prescrizione è stata valutata rispetto alla data di dichiarazione di fallimento e alla successiva decorrenza del termine

  • art. 2446 cod. civ.

    Richiamato come obbligo societario relativo alla perdita del capitale; la violazione è stata utilizzata per l'imputazione di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto

  • art. 2447 cod. civ.

    Richiamato insieme all'art. 2446 come obblighi amministrativi relativi alla situazione patrimoniale della società

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la necessità di enunciare i motivi in limiti strettamente necessari; citata per la forma del ricorso in cassazione

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che in Cassazione non possono essere proposti per la prima volta vizi della motivazione riferiti a fatti non indicati in appello

  • art. 175, comma 8, cod. proc. pen. e art. 670, comma 3, cod. proc. pen.

    Norme evocata in tema di sospensione del termine di prescrizione in ipotesi di rinnovazione della notifica; la Corte ha escluso la possibilità di estendere analogicamente tali sospensioni al caso concreto

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Consente di proporre in Cassazione il motivo che deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; motivo ritenuto ammissibile e fondato

Massime di principio

  • L'amministratore di diritto è obbligato a tenere o, se necessario, a ricostituire le scritture contabili fino alla cessazione formale dell'impresa; la semplice circostanza che la società sia 'decotta' non solleva da tale obbligo
  • La consegna di supporti informatici (es. pen drive) non prova automaticamente la tenuta o la corretta conservazione delle scritture; occorre dimostrare contenuto e disponibilità effettiva dei dati
  • In tema di bancarotta per distrazione, l'onere probatorio grava sull'amministratore: la mancata dimostrazione della destinazione dei beni può fondare l'accertamento della distrazione
  • In Cassazione non sono ammissibili questioni di fatto o vizi di motivazione non sollevati in sede d'appello (motivi inediti); le nuove argomentazioni fattuali vanno proposte già in appello
  • La prescrizione estinta prima della sentenza impugnata può essere dedotta in Cassazione anche con un unico motivo e, se fondata, determina l'annullamento limitato agli effetti penali
  • Le cause di sospensione del termine di prescrizione vanno valutate restrittivamente; non è ammissibile una loro estensione analogica 'in malam partem' per sterilizzare i termini in casi non espressamente previsti dalla legge

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