Sentenza n. 1056/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - della determinazione Dirigenziale del 10/04/2026, n. 666 del Comune di Alessandria - Settore VI Opere Pubbliche e Infrastrutture, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura di gara relativa a «Affidamento servizio di gestione della sosta a pagamento, manutenzione e assistenza tecnica, acquisto parcometri, rifacimento segnaletica stradale e controllo delle aree di sosta a pagamento del comune di Alessandria - CIG: B945D02CF2», nella parte in cui ha preso atto della richiesta di oscuramento dell’offerta tecnica del RTI ABACO e, conseguentemente, ne ha disposto la pubblicazione in modalità parzialmente oscurata; - ove occorra, della nota del 20/04/2026 recante «Procedura aperta per servizio di gestione della sosta a pagamento, manutenzione e assistenza tecnica, acquisto parcometri, rifacimento segnaletica stradale e controllo delle aree di sosta a pagamento del comune di Alessandria per il periodo dal 01.02.2026 al 31.01.2031. CIG B945D02CF2 – Richiesta di ostensione offerta tecnica di ABACO S.p.A. Priva di oscuramenti», con cui il Comune di Alessandria ha confermato la precedente decisione di oscuramento parziale dell’offerta tecnica del RTI ABACO e ha conseguentemente respinto l’istanza presentata dalla GPS - Global Parking Solutions s.p.a. in data 16/04/2026, volta ad ottenere l’ostensione integrale e priva di oscuramenti della predetta offerta tecnica, e dei relativi allegati; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. Nonché per l’accertamento del diritto dell’odierna ricorrente ad accedere e prendere visione – in versione integrale e non oscurata – dell’offerta tecnica presentata dal RTI ABACO, classificatasi in prima posizione e quindi aggiudicataria della gara; E per la conseguente condanna del Comune di Alessandria, ai sensi dell’art. 116, co. 4 c.p.a. e dell’art. 36, co. 4 d.lgs. n. 36/2023, all’integrale ostensione, priva di qualsivoglia oscuramento, dell’offerta e di tutti i relativi allegati (Allegati 1-14) presentati dal RTI ABACO nell’ambito della procedura di gara CIG B945D02CF2, mediante visione e/o estrazione di copia delle stesse;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso integrale all'offerta tecnica dell'operatore aggiudicatario e oscuramento parziale della stessa
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione di aggiudicazione nella parte relativa all'oscuramento dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario e la successiva nota di conferma del diniego di ostensione integrale. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 3 e 7 della l. 241/1990, dei principi di trasparenza e buon andamento e del diritto di difesa, sostenendo che l'aggiudicatario non avesse specificamente individuato né comprovato l'esistenza di segreti tecnici o commerciali. Ha dedotto, inoltre, la violazione dell'art. 35, comma 5, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 24, comma 7, della l. 241/1990, sostenendo che l'accesso fosse indispensabile per verificare la legittimità dei punteggi attribuiti all'offerta aggiudicataria e per valutare un'eventuale impugnazione dell'aggiudicazione; ha denunciato anche difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erronea ricognizione dei presupposti, sviamento, sproporzione, illogicità e manifesta irragionevolezza. L'aggiudicatario aveva chiesto l'oscuramento richiamando genericamente segreti tecnici e commerciali relativi a procedure operative, soluzioni metodologiche e piattaforme informatiche di partner tecnologici, senza specificare le informazioni protette, il loro valore concorrenziale e le misure di segretezza adottate.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando le determinazioni impugnate e ordinando al Comune di Alessandria di esibire alla ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, l'offerta tecnica dell'aggiudicatario e la documentazione indicata nell'istanza di accesso. Il giudice ha ritenuto che l'art. 36 del d.lgs. 36/2023 stabilisca la regola generale dell'ostensibilità dell'offerta dell'aggiudicatario, mentre l'eccezione dell'art. 35, comma 4, lettera a), richieda una dichiarazione motivata e comprovata dall'offerente. L'aggiudicatario non aveva assolto tale onere: il richiamo generico a segreti tecnici e commerciali non individuava concretamente le informazioni riservate, il loro oggetto e la loro funzione, né dimostrava il vantaggio concorrenziale, la segretezza oggettiva e soggettiva, la rilevanza economica o l'adozione di misure di protezione adeguate. Inoltre, erano state oscurate intere sezioni dell'offerta, comprese parti relative all'organizzazione e gestione delle risorse umane, senza una specifica giustificazione. La stazione appaltante si era limitata a prendere atto delle richieste di oscuramento e, nella successiva nota, aveva menzionato genericamente piattaforme informatiche di partner tecnologici, senza correlare la motivazione a tutti i segmenti oscurati. Tale condotta aveva determinato un'inammissibile presunzione di riservatezza e un'inversione dell'onere probatorio. La ricorrente, utilmente collocata in graduatoria, aveva comunque dimostrato un interesse conoscitivo qualificato, funzionale alla verifica del punteggio dell'aggiudicatario e all'eventuale tutela giurisdizionale. Le spese sono state integralmente compensate, con rimborso alla ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 4, lettera a), d.lgs. 36/2023
possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali
L'esclusione dell'accesso costituisce eccezione alla regola di ostensibilità e presuppone che l'offerente individui, motivi e comprovi specificamente i segreti tecnici o commerciali, dimostrandone i requisiti sostanziali.
art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023
Una volta dimostrata l'esistenza di segreti tecnici o commerciali, l'accesso deve comunque prevalere quando sia indispensabile per la difesa in giudizio di interessi giuridici riferiti alla procedura di gara.
art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili [...] a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi
La piena ostensibilità dell'offerta dell'aggiudicatario costituisce la regola generale; l'oscuramento è ammissibile solo nei limiti dell'eccezione prevista dall'art. 35, comma 4, lettera a).
art. 98 d.lgs. 30/2005
Le informazioni aziendali e commerciali possono essere protette come segreti solo se presentano segretezza, rilevanza economica e adeguate misure di protezione da parte del legittimo detentore.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Il giudice, accogliendo la domanda di accesso, può ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti entro un termine determinato.
art. 74 c.p.a.
Il giudice può motivare la sentenza richiamando precedenti conformi, come avvenuto per la disciplina dell'accesso alle offerte di gara.
art. 3 l. 241/1990
La decisione sull'oscuramento deve essere adeguatamente motivata, con riferimento concreto alle informazioni sottratte all'accesso e alle ragioni della loro riservatezza.
art. 7 l. 241/1990
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Le esigenze di accesso connesse alla tutela e alla difesa di interessi giuridici assumono rilievo nel bilanciamento con le esigenze di riservatezza.
art. 97 Cost.
I principi di trasparenza e buon andamento orientano l'interpretazione della disciplina sull'accesso agli atti di gara.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa sostiene l'interesse del concorrente ad acquisire la documentazione indispensabile per valutare e proporre eventuali azioni contro l'aggiudicazione.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, l'accesso all'offerta dell'aggiudicatario costituisce la regola generale; l'oscuramento per segreti tecnici o commerciali è un'eccezione di stretta applicazione.
- L'offerente che invochi la riservatezza deve individuare concretamente le specifiche informazioni da proteggere e dimostrare che esse siano segrete, abbiano rilevanza economica e siano suscettibili di procurare un vantaggio concorrenziale, indicando altresì le misure organizzative, tecnologiche o contrattuali adottate per proteggerle.
- Non è sufficiente un richiamo generico al know-how, a segreti tecnici o commerciali, a procedure operative, soluzioni metodologiche o contenuti tecnologici; l'istanza di oscuramento deve indicare, almeno per oggetto e funzione, le informazioni riservate e il collegato vantaggio competitivo o tecnologico.
- La stazione appaltante non può limitarsi a prendere atto della richiesta di oscuramento né presumere la riservatezza dell'offerta: deve verificare e motivare specificamente, con riferimento alle singole parti oscurate, la sussistenza dei presupposti dell'eccezione all'accesso.
- Il concorrente non aggiudicatario utilmente collocato in graduatoria ha un interesse qualificato ad accedere all'offerta dell'aggiudicatario quando l'accesso sia funzionale alla verifica dei punteggi e alla valutazione di un'eventuale impugnazione dell'aggiudicazione; le esigenze difensive possono prevalere sulla riservatezza nei casi previsti dalla legge.
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