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Sentenza

Sentenza n. 786/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 547/2023 emessa dal Tribunale di Trapani, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito all’accredito della cd. “carta del docente” di cui all’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20;

Giustizia amministrativa202501573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva condannato il Ministero all’accredito di 1.000 euro per la carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 547/2023, passata in giudicato, che aveva disposto in suo favore l’accredito della carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, per complessivi 1.000 euro. Ha chiesto inoltre il riconoscimento degli interessi sulla somma dovuta, ritenendo che tali accessori fossero compresi nella condanna civile. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e la tempestiva notificazione e proposizione del ricorso. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, ha ritenuto fondata la domanda di esecuzione, ma ha escluso gli interessi perché non contemplati dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza civile mediante il riconoscimento della carta del docente spettante alla ricorrente, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha respinto la richiesta relativa agli interessi, poiché la sentenza del Tribunale di Trapani non conteneva alcuna statuizione su tale voce accessoria: il giudice dell’ottemperanza non può estendere il contenuto del giudicato oltre quanto da esso effettivamente deciso. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione su istanza dell’interessata. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei casi previsti dalla legge.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il giudice può ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta del docente, oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Pur dettato per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è ritenuto applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano rispettati gli adempimenti e il termine dilatorio previsti dalla legge per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attenersi al contenuto oggettivo del giudicato e non può riconoscere accessori, come interessi, che non siano stati espressamente contemplati nel titolo esecutivo.
  • In caso di accertato inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell’interessato in caso di ulteriore inerzia.
  • Il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può giustificare, in via analogica, l’esclusione di un compenso ulteriore per il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di condanne amministrative al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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