Cassazione Penale, Sentenza n. 39226/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/07/2023 che aveva confermato la custodia in carcere per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e reati connessi (capo A, A3, A23, A24, A63). Il ricorrente contestava la gravità indiziaria e l'utilizzabilità delle conversazioni criptate acquisite tramite ordine europeo di indagine (Sky‑Ecc), lamentando la mancata acquisizione degli originali e della documentazione sulle procedure/algoritmo di decriptazione, con conseguente lesione del diritto di difesa e impossibilità di verificare la corrispondenza testuale. Inoltre impugnava la valutazione degli elementi indiziari (presunte chat unidirezionali, identificazione dell'utenza attribuita al ricorrente, uso di pregresse vicende giudiziarie e latitanza) e contestava l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato e fatto applicazione delle pronunce delle Sezioni Unite (n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024) ritenendo sostanzialmente legittima l'acquisizione tramite ordine europeo di indagine: le chat, acquisite dall'Autorità giudiziaria francese e trasmesse, sono utilizzabili in assenza di specifiche e provate violazioni di diritti fondamentali. La Corte ha inoltre ritenuto che l'onere di allegazione e prova dell'inutilizzabilità gravi sulla parte che la deduce e che non era stata fornita prova concreta di vizi nelle operazioni di decriptazione (la mancanza dell'algoritmo non determina automaticamente inutilizzabilità). Quanto alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva correttamente valutato il quadro convergente di elementi (contenuti delle chat relativi a importazioni e acquisti di cocaina, disponibilità di armi, collegamenti con la cosca Nirta "Versu", precedenti condanne e lunga latitanza, rapporti personali e finanziari) e la Corte ha ritenuto le censure generiche e infondate. Pertanto la misura cautelare in carcere è stata confermata.
Norme richiamate
Sezioni Unite Corte di cassazione, n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024
Hanno riconosciuto la sostanziale legittimità dell'acquisizione di chat tramite ordine europeo di indagine; precisano che si tratta di atti già nella disponibilità dell'A.G. estera, richiamano il principio della circolarità della prova (art. 270 cpp) e affermano che la mancata disponibilità dell'algoritmo di decriptazione non comporta di per sé inutilizzabilità senza specifiche allegazioni probanti.
art. 234-bis cod. proc. pen.
Richiamato per evidenziare l'impossibilità di riferirsi a tale norma per giustificare l'acquisizione; le Sezioni Unite hanno comunque ritenuto ammissibile l'acquisizione senza invocare questo articolo.
art. 270 cod. proc. pen.
Richiama gli strumenti che assicurano la circolarità della prova e la possibilità di acquisire atti già in possesso di altra A.G., senza necessità di un intervento autorizzatorio del giudice.
Direttiva 2014/41/UE, art. 6, par. 1, lett. b)
Usata per motivare l'ammissibilità di acquisizione di atti già disponibili presso l'autorità giudiziaria di un altro Stato membro tramite strumenti di cooperazione (EIO).
art. 98‑undecies d.lgs. 259/2003
Richiamato perché l'uso di sistemi di comunicazione che non assicurano l'identità dell'utente può essere indicativo di impiego da parte di organizzazioni criminali; ciò è stato richiamato come elemento indiziario.
art. 132 d.lgs. 196/2003
Citato in relazione alle acquisizioni tramite gestori di servizi; la Corte ha distinto l'acquisizione di dati già in possesso di altra A.G. dall'acquisizione diretta presso un gestore.
art. 24 d.lgs. 108/2017
Richiamato nel contesto della notifica nello Stato estero e dello scrutinio indotto dalla notifica; la sentenza ha osservato che la mancanza di notifica non produce automaticamente un vizio di inutilizzabilità.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla presunzione di pericolosità, ma il Tribunale ha indicato elementi concreti e attuali che giustificano la custodia in carcere oltre alla presunzione.
Sentenza Corte di Giustizia UE del 30/04/2014
Esaminata; la Corte di cassazione ha ritenuto che le analisi delle Sezioni Unite non risultano in contrasto con le indicazioni della CGUE e che le criticità segnalate non comportano, di per sé, l'inutilizzabilità delle prove acquisite all'estero.
Massime di principio
- Le chat acquisite tramite ordine europeo di indagine possono essere utilizzabili nel processo italiano se provengono da atti già nella disponibilità dell'A.G. estera e non è dimostrata una specifica violazione di diritti fondamentali.
- Chi deduce l'inutilizzabilità di prove acquisite all'estero ha l'onere di allegare e provare fatti concreti (es.: atti del procedimento estero, difetti procedurali specifici, elementi tecnici) che giustifichino il vizio; mere censure generiche non sono sufficienti.
- La mancata produzione dell'algoritmo di decriptazione non determina automaticamente inutilizzabilità: è necessaria una specifica allegazione che metta in dubbio la corrispondenza tra dato criptato e dato decriptato.
- Il giudizio sulla gravità indiziaria si fonda su una valutazione complessiva e convergente degli elementi (contenuti delle conversazioni, collegamenti personali e strutturali, precedenti, attività finanziarie e logistica); l'esame deve considerare la coerenza e la convergenza del quadro probatorio.
- Per contestare efficacemente acquisizioni straniere è opportuno attivare i rimedi nello Stato di esecuzione (richiedere atti, ricostruire procedure tecniche) e presentare prove tecniche o perizie che impugnino concrete operazioni di acquisizione/decriptazione.
- In sede di appello contro misure cautelari, contestazioni generiche sull'attualità del pericolo o sul tempo trascorso sono deboli se il giudice ha documentato elementi concreti di pericolo di fuga o reiterazione.
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