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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11615 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittima la notifica dell'avviso di accertamento al solo curatore fallimentare della società. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente contro la cartella di pagamento. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2003, sostenendo di non aver ricevuto l'avviso di accertamento presupposto, notificato esclusivamente al curatore fallimentare della società. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, nelle società di persone, l'accertamento relativo ai debiti fiscali della società produce effetti anche nei confronti dei soci e che non è necessaria la notifica dell'avviso di accertamento a ciascun socio, purché l'atto sia stato ritualmente notificato alla società o al suo curatore.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2

    Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalla società e associazioni indicate nel D.P.R. n. 597 del 1973, art. 5, ora D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, si procede con unico atto ai fini della imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse, ed ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati.

    L'accertamento dei redditi di una società di persone e dei relativi soci è unitario, ma la mancata notifica dell'avviso al singolo socio non determina, di per sé, la nullità dell'accertamento o della successiva cartella, se l'atto è stato validamente notificato alla società.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    I redditi delle società di persone sono imputati ai soci secondo il principio della trasparenza fiscale; tale collegamento consente all'accertamento effettuato nei confronti della società di produrre effetti anche nei confronti dei soci.

  • Codice civile, artt. 2267 e 2291

    Nelle società di persone i soci rispondono delle obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie, in modo diretto, solidale e, secondo i casi, sussidiario rispetto alla preventiva escussione del patrimonio sociale.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 46

    La cartella di pagamento può essere notificata al socio quale responsabile del debito fiscale della società; il socio può contestare, impugnando la cartella, anche l'esistenza e l'ammontare del debito tributario.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Le censure riguardavano la violazione di legge e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto fondata la violazione dei principi applicabili alla notifica dell'accertamento.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, l'accertamento fiscale notificato validamente alla società può produrre effetti anche nei confronti dei soci, senza che sia necessariamente richiesta una separata notifica dell'avviso di accertamento a ciascuno di essi.
  • Se la società è fallita, la notifica dell'accertamento al curatore fallimentare può essere sufficiente nei rapporti con la società; la successiva cartella notificata al socio può consentirgli di contestare anche il debito sottostante.
  • La mancata notifica dell'avviso al socio non comporta automaticamente la nullità della cartella: occorre verificare la validità della notifica alla società, la natura della responsabilità del socio e la possibilità concreta di esercitare il diritto di difesa tramite l'impugnazione della cartella.
  • Il socio di una società di persone può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari sociali, poiché la responsabilità per le obbligazioni della società comprende anche quelle derivanti dalla legge fiscale.
  • La regola deve essere applicata verificando il tipo societario, la validità della notifica alla società o al curatore e gli eventuali termini di decadenza o prescrizione; non ogni irregolarità nella comunicazione al socio rende inesigibile il debito.

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