Sentenza n. 9924/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento a) del verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali del 13/03/2023 con il quale si dichiara il ricorrente “non idoneo” sotto il profilo attitudinale ai fini del concorso pubblico, per esame, per l''assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della sicurezza del 29/09/2022, pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale “Concorsi ed Esami” del 4/10/2022; b) del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico, mai comunicato né notificato al ricorrente; c) per quanto occorra, di ogni atto comunque richiamato nel verbale impugnato sub a); d) per quanto occorra e nella misura in cui risultano lesivi per il ricorrente, dei verbali delle operazioni compiute della Commissione per gli accertamenti attitudinali relative al sig. Mormile Mario e, segnatamente, dello “Schedone di profilo individuale”, della “Ripetizione del colloquio collegiale”, dell' “Immagine speculare – osservazioni dello sperimentatore” e di tutti i relativi allegati compresi i test, ulteriori verbali, referti, relazioni mediche e psicoattitudinali e rapporti, nella sola parte lesiva per gli interessi del ricorrente; e) per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute della Commissione per gli accertamenti attitudinali e, segnatamente, del Verbale preliminare nr. 1 del 15/02/2023 e del Verbale preliminare nr. 3 del 21/02/2023 con il quale venivano fissati i criteri da seguire negli accertamenti attitudinali, nonché di ogni altro eventuale verbale, non conosciuto, con il quale vengono fissati ulteriormente i criteri di valutazione, nella sola parte lesiva degli interessi del ricorrente; f) per quanto occorra, del Decreto del Capo della Polizia del 09/02/2023 di nomina e composizione della Commissione per l''accertamento dei requisiti attitudinali, ove lesivo degli interessi del ricorrente; g) per quanto occorra, del bando di concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della sicurezza del 29/09/2022, pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale “Concorsi ed Esami” del 4/10/2022, nella parte eventualmente lesiva degli interessi del ricorrente; h) per quanto occorra, del successivo Decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Sicurezza del 17/02/2023 di ampliamento dei posti da 1188 a 1938 unità; i) per quanto occorra, delle “Modalità per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali” del 02/02/2023 a firma del Direttore Centrale del Ministero dell''Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; l) per quanto di ragione, del Decreto del 04/05/2023 di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/17 del 9/05/ 2023, con avviso di pubblicazione sulla G.U. della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale "Concorsi ed Esami" del 9/05/2023; m) di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente. e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo sotto il profilo attitudinale, ad essere inserito nella graduatoria di merito e dichiarato vincitore del concorso pubblico, per esame, per l''assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato (ampliati a 1938 con Decreto del 17.02.2023) indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della sicurezza del 29/09/2022, pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale “Concorsi ed Esami” del 4/10/2022, e, conseguentemente, ad essere ammesso al corso di formazione, con ogni statuizione consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali che aveva dichiarato il candidato non idoneo, con conseguente esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché gli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la dichiarazione di non idoneità attitudinale resa dalla commissione nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, il conseguente provvedimento di esclusione e, in via eventuale, gli atti relativi ai criteri e alle modalità degli accertamenti attitudinali, alla composizione della commissione, al bando, all'ampliamento dei posti e alla graduatoria finale. Aveva inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo, inserito nella graduatoria, dichiarato vincitore e ammesso al corso di formazione. Nel corso del giudizio, prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia, avendo superato un nuovo concorso, completato il corso di formazione ed essendo stato immesso in servizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione univoca del ricorrente, resa prima della decisione, ha fatto venir meno l'interesse alla pronuncia di annullamento e ha precluso al Collegio l'esame nel merito delle censure rivolte contro la non idoneità attitudinale e gli atti concorsuali. Il giudice ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha instaurato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, qualora il ricorrente dichiari univocamente, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame del merito delle censure.
- Il principio della domanda e la disponibilità del processo da parte del ricorrente impediscono al giudice amministrativo di decidere nel merito una domanda di annullamento quando sia venuto meno l'interesse attuale alla pronuncia.
- Il superamento di un successivo concorso, l'immissione in servizio e il completamento del corso di formazione possono determinare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso proposto contro l'esclusione da una precedente procedura concorsuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1218/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1219/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1220/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →