Sentenza n. 4495/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, - dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla Classe di concorso STEM A028 di cui al decreto prot. n. 9420 del 20 Giugno 2022 dell''U.S.R. Campania, per la parte in cui non include il nominativo della ricorrente; - dell'esito della prova scritta del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23», sostenuta da parte ricorrente in data 05 Maggio 2022; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 39 redatto dalla Commissione nazionale di cui all’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell’art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022; - del punteggio numerico, pari a 68, assegnato alla ricorrente all’esito della prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o ambigui e/o fuorvianti; - dei verbali/atti della Commissione, giammai conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 39 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - del correttore e del foglio risposte; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta e il relativo provvedimento di esclusione, giammai conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso docente per la classe A028, conseguente all'attribuzione di 68 punti nella prova scritta e alla mancata inclusione nell'elenco degli ammessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, nella parte in cui non risultava inclusa, nonché l'esito della prova scritta, il punteggio di 68 punti, il questionario e gli atti della Commissione, censurando in particolare la presenza di quesiti erronei, ambigui o fuorvianti, con specifico riferimento al quesito n. 39. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa tutela cautelare. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha rettificato il punteggio della ricorrente da 68 a 70 punti, consentendole di partecipare alle successive prove orali. La ricorrente ha quindi rinunciato all'istanza cautelare e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, domandando altresì la condanna dell'Amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la pretesa della ricorrente fosse stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio mediante la rettifica amministrativa del punteggio da 68 a 70 punti e la conseguente ammissione alle prove orali. Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure relative al quesito n. 39, alla prova scritta e agli atti della Commissione. Ha compensato integralmente tra le parti costituite le spese di lite, ravvisando giusti motivi in considerazione dell'andamento complessivo della vicenda, e ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa pienamente la pretesa sostanziale del ricorrente, rendendo inutile la decisione sull'impugnazione.
- La rettifica amministrativa del punteggio conseguito in una prova concorsuale, quando consente al candidato di accedere alle successive prove richieste, integra il pieno soddisfacimento della pretesa e determina la cessazione della materia del contendere sull'impugnazione dell'esclusione.
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