Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1136/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del provvedimento di rigetto espresso a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data 12 gennaio 2026 n. 0005731 reso dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni in premessa, l’attestato formativo dell’istante Inchingolo Filomena, nata il 23/05/1972 ad Andria (BA), denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato da Wisdom Kolegji Universitar. conseguito in Albania in data 22/03/2024 non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, l’istanza prot. n° 20049 del 20/05/2024 è rigettata”; di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202600430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego espresso del riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Albania ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento di un attestato formativo denominato "Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar", rilasciato da un istituto universitario albanese e conseguito il 22 marzo 2024. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente articolati i singoli motivi di ricorso; la contestazione riguarda comunque la legittimità del diniego di riconoscimento del titolo ai fini dell'abilitazione per il sostegno didattico.

La decisione

In sede cautelare, il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del diniego. Con valutazione propria della fase cautelare e quindi sommaria, il Collegio ha ritenuto che la motivazione del provvedimento apparisse sufficientemente argomentata, in ragione della carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Ha pertanto escluso profili di fondatezza del gravame tali da giustificare la misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti impugnati, ma l'ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla sua legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata e respinta per assenza di profili di fondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione dell'efficacia di un diniego quando, a un primo e sommario esame, la motivazione dell'atto risulti sufficientemente argomentata e non emergano profili di fondatezza del gravame.
  • Il diniego di riconoscimento di una qualifica estera può ritenersi cautelarmente adeguatamente motivato quando l'amministrazione fondi il rigetto sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento, ferma la natura sommaria della valutazione cautelare.
  • La presenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.