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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM AL28B n. 29723 del 22/06/2021

CASEARI DALL'AGLIO/CONTRATTI CESSIONE LATTE CRUDO

AGCMAL28B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che Caseari Dall’Aglio Snc, caseificio attivo nella produzione di Grana Padano DOP e altri lattiero-caseari, acquistò latte crudo vaccino dalle aziende agricole Bariano di Loschi Paolo e Rio Corto di Sesenna Marco senza concludere contratti scritti dal 1° gennaio al 7 novembre 2019. La condotta è stata ritenuta contraria all’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012. L’Autorità ha irrogato una sanzione di 2.000 euro e imposto l’astensione da condotte analoghe; il caseificio aveva successivamente regolarizzato i rapporti contrattuali.

Caseari Dall’Aglio e due aziende agricole conferenti: mancata stipula scritta dei contratti di cessione di latte crudo nel 2019; accertata violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012 e sanzione di 2.000 euro.

Caseari Dall’Aglio – Contratti di cessione di latte crudo

Il provvedimento n. 29723 riguarda la mancata stipula di contratti scritti per la fornitura di latte crudo vaccino da parte di Caseari Dall’Aglio Snc di Dall’Aglio Olimpio & C. L’AGCM ha concluso il procedimento con l’accertamento della violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, l’irrogazione di una sanzione di 2.000 euro e un ordine di astensione da condotte analoghe.

Parti e origine del procedimento

Caseari Dall’Aglio è un’impresa con sede a Vernasca, attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, tra cui Grana Padano DOP e caciotte. Nel 2019 ha realizzato un fatturato di 1.252.917 euro e un utile di 84.687 euro. Il procedimento è stato avviato il 29 dicembre 2020 a seguito della segnalazione del MIPAAFT–ICQRF e della documentazione acquisita nell’ambito dei controlli effettuati presso il caseificio.

Oggetto e periodo della condotta

L’istruttoria ha riguardato le cessioni di latte crudo vaccino effettuate nel 2019 dalle aziende agricole conferenti al caseificio. In particolare, nel periodo dal 1° gennaio al 7 novembre 2019, il caseificio si è rifornito dalle aziende agricole Bariano di Loschi Paolo e Rio Corto di Sesenna Marco senza concludere contratti di fornitura in forma scritta.

La durata della condotta è stata quantificata dall’Autorità in circa dieci mesi, dal 1° gennaio 2019 al 7 novembre 2019.

Quadro normativo applicabile

L’AGCM ha applicato l’art. 62, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. La disposizione stabilisce che i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, salvo quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere stipulati in forma scritta e devono indicare gli elementi essenziali della fornitura, tra cui:

  • durata;
  • quantità e caratteristiche del prodotto;
  • prezzo;
  • modalità di consegna;
  • modalità di pagamento.

I rapporti devono inoltre essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni. Secondo l’Autorità, la finalità della norma è garantire la conoscenza preventiva degli elementi essenziali della fornitura e una regolamentazione chiara e trasparente dei rapporti nella filiera agroalimentare.

È stato richiamato anche l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Quando uno Stato membro rende obbligatoria la forma scritta, il contratto deve essere concluso prima della consegna e contenere, tra gli altri elementi, prezzo, volume e calendario delle consegne, durata, termini e procedure di pagamento, modalità di raccolta o consegna e disciplina della forza maggiore. L’Autorità ha qualificato tali condizioni come norme minime di tutela nel settore lattiero-caseario.

Squilibrio di potere contrattuale

L’AGCM ha precisato che, per l’applicazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012, non è necessario accertare uno significativo squilibrio di potere negoziale. Ha tuttavia rilevato la presenza, nel caso concreto, di elementi indicativi di tale squilibrio.

Il latte crudo è altamente deperibile e deve essere collocato rapidamente, impedendo all’allevatore di conservarlo o di modulare facilmente le quantità offerte in funzione della domanda e dei prezzi. Gli allevatori operano inoltre generalmente in aziende di piccole dimensioni e in bacini territoriali circoscritti, mentre i trasformatori possono disporre di più fornitori e, per alcune produzioni, ampliare il bacino di approvvigionamento o ricorrere a importazioni.

Risultanze istruttorie e difese dell’impresa

La documentazione agli atti e le dichiarazioni del caseificio hanno confermato l’assenza di contratti scritti per le cessioni effettuate fino al 7 novembre 2019. Il caseificio ha riconosciuto che tale situazione era emersa durante l’ispezione dell’ICQRF Emilia Romagna e Marche del 7 novembre 2019.

L’impresa ha evidenziato di aver provveduto lo stesso giorno a negoziare e sottoscrivere i contratti con i due conferenti e di aver continuato a stipulare contratti scritti per gli anni successivi. I contratti prodotti per il periodo residuo del 2019 avevano durata dal 7 novembre al 31 dicembre 2019; quelli relativi al 2020 e al 2021 avevano durata annuale e riportavano durata, quantità e caratteristiche del latte, prezzo, consegna e pagamento.

Valutazione dell’Autorità

Sulla base delle evidenze acquisite, l’AGCM ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012, limitatamente alla mancata conclusione in forma scritta dei contratti con i due conferenti per le cessioni dal 1° gennaio al 7 novembre 2019.

La successiva sottoscrizione dei contratti non ha eliminato la violazione già consumata, ma è stata considerata ai fini della quantificazione della sanzione, quale comportamento volto a eliminare o attenuare gli effetti della condotta.

Sanzione e criteri di quantificazione

Ai sensi dell’art. 62, comma 5, D.L. 1/2012, la violazione degli obblighi previsti dal comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 40.000 euro, determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. L’art. 62, comma 8, attribuisce all’AGCM la vigilanza e il potere sanzionatorio, secondo la L. 24 novembre 1981, n. 689.

L’Autorità ha richiamato i criteri dell’art. 11 della L. 689/1981, considerando in particolare:

  • la gravità della violazione;
  • la durata, pari a circa dieci mesi;
  • l’attività svolta dall’impresa per regolarizzare i rapporti;
  • le condizioni economiche dell’operatore;
  • il valore dei beni oggetto di cessione.

Nel 2019 il caseificio ha sostenuto una spesa di 306.664 euro per l’acquisto del latte crudo vaccino. Tenuto conto anche del fatturato di 1.252.917 euro, dell’utile di 84.687 euro e della tempestiva regolarizzazione avvenuta il 7 novembre 2019, l’AGCM ha determinato la sanzione in 2.000 euro.

Esito e misure

L’Autorità ha deliberato che la condotta di Caseari Dall’Aglio integrasse la violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012 e ha irrogato la sanzione amministrativa di 2.000 euro.

È stato inoltre ordinato al caseificio di astenersi dal porre in essere condotte commerciali analoghe. La sanzione deve essere pagata entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Punti principali

Parti e avvio del procedimento

Il procedimento AL28B è stato avviato il 29 dicembre 2020 sulla base della segnalazione del MIPAAFT–ICQRF e della documentazione relativa agli accertamenti svolti presso il caseificio il 7 novembre 2019.

Condotta accertata

Nel periodo dal 1° gennaio al 7 novembre 2019 Caseari Dall’Aglio non ha stipulato contratti scritti di fornitura con i due conferenti di latte crudo vaccino, Bariano di Loschi Paolo e Rio Corto di Sesenna Marco.

Quadro normativo

L’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012 impone la forma scritta dei contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, inclusi durata, quantità e caratteristiche, prezzo, modalità di consegna e pagamento. L’AGCM ha richiamato anche l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo ai contratti nel settore lattiero-caseario.

Regolarizzazione successiva

A seguito dell’accertamento ispettivo, il 7 novembre 2019 il caseificio ha concluso contratti scritti con i propri fornitori e ha continuato a utilizzarli negli anni 2020 e 2021, indicando durata, quantità, caratteristiche, prezzo, consegna e pagamento.

Esito e sanzione

L’Autorità ha accertato la violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012, irrogato una sanzione amministrativa di 2.000 euro e ordinato l’astensione da condotte commerciali analoghe.

Come è indicizzato

Materierelazioni commerciali nella filiera agroalimentarecontratti di fornitura di latte crudosanzioni antitrust

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