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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37174/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva accolto l'appello dell'ente proprietario, annullando un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva proceduto alla revisione parziale del classamento, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, attribuendo nuove rendite alle unite0 immobiliari site in una microzona comunale ritenuta anomala. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dei principi in tema di motivazione degli avvisi di accertamento catastale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell'atto per il solo fatto che non richiamava le caratteristiche intrinseche dei singoli immobili, pur facendo riferimento allo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale nella microzona oltre la soglia di significativite0. La Corte ha esaminato in modo ampio la disciplina della revisione del classamento per microzone, distinguendola dalle altre ipotesi di revisione catastale e verificando l'adeguatezza della motivazione e dell'allegazione dei presupposti fattuali posti a base del provvedimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il motivo perche9, nella revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'Amministrazione deve indicare in modo rigoroso, completo e specifico sia i presupposti che rendono anomala la microzona, sia i criteri e i dati utilizzati per tradurre il riallineamento zonale nella nuova rendita delle singole unite0 immobiliari. Non e8 sufficiente un richiamo generico allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale, ne9 alla richiesta comunale o ai provvedimenti amministrativi presupposti, se non sono esplicitati fonti, metodi di calcolo, dati statistici, criteri di comparazione e modalite0 applicative alla singola unite0. Poiche9 l'avviso impugnato non conteneva tali indicazioni, la CTR aveva correttamente annullato l'atto. Il ricorso e8 stato quindi respinto, con conseguente vittoria dell'ente controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    "La revisione parziale del classamento delle unite0 immobiliari di propriete0 privata site in microzone comunali..."

    La revisione catastale per microzone e8 ammessa solo quando il rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona si discosti significativamente dal rapporto medio dell'intero comune; l'Amministrazione deve motivare rigorosamente sia i presupposti dell'anomalia sia l'applicazione del riallineamento alla singola unite0 immobiliare.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari, esigente una motivazione idonea a consentire al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato quale parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo, applicabile anche agli atti di riclassamento catastale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nella decisione di merito.

  • L. n. 662/1996, art. 3, comma 58

    Individuata come una diversa ipotesi di revisione del classamento, fondata su richiesta comunale per classamento non aggiornato o palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari.

  • L. n. 311/2004, art. 1, comma 336

    Individuata come ulteriore ipotesi di revisione riferita ad immobili non dichiarati o con variazioni edilizie non denunciate.

  • D.P.R. n. 138/1998, art. 2, comma 1

    Richiamato per la definizione di microzona come porzione di territorio comunale omogenea per caratteristiche urbanistiche, socioeconomiche e di dotazione di servizi.

  • L. n. 311/2004, art. 1, comma 339

    Richiamato come disposizione relativa al provvedimento direttoriale sulle modalite0 tecniche e operative, ma non idonea da sola a colmare il deficit motivazionale dell'avviso di riclassamento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in via generale nel senso che spetta all'Amministrazione l'onere di dedurre e provare i presupposti di fatto che giustificano la revisione del classamento.

Massime di principio

  • Nella revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'atto deve contenere una motivazione rigorosa e specifica, tale da rendere conoscibili al contribuente i presupposti concreti dell'anomalia della microzona e i criteri usati per la rideterminazione della rendita.
  • Non e8 sufficiente un motivazione meramente sintetica o stereotipata basata sul solo scostamento tra valori di mercato e valori catastali della microzona; occorre indicare fonti, dati, metodi di rilevazione, tecniche di elaborazione e criteri di comparazione impiegati.
  • L'Amministrazione non puf2 integrare in giudizio la motivazione dell'avviso di classamento con ragioni diverse da quelle poste a base dell'atto impugnato, poiche9 le diverse ipotesi di revisione catastale hanno presupposti e finalite0 non fungibili.
  • Per la revisione per microzone, l'anomalia rilevante non riguarda il singolo immobile in se9, ma l'andamento comparativo dei valori nella microzona rispetto alla media comunale; il riallineamento della rendita della singola unite0 deve essere coerente con la finalite0 perequativa della norma.
  • L'onere di allegazione e prova dei presupposti del riclassamento grava sull'Amministrazione, che deve porre il contribuente in condizione di controllare e contestare l'iter logico-tecnico seguito per la rideterminazione della rendita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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