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Sentenza

Sentenza n. 1868/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 567/2025, che ha condannato il Ministero a costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, accreditandovi € 1.000,00 per gli anni scolastici dal 2023 al 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente a tempo determinato, ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 567/2025 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 12 luglio 2025 e notificata al Ministero il 15 luglio 2025. Il giudicato aveva imposto al Ministero di costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con le modalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, e di accreditare € 1.000,00 per ciascuno degli anni scolastici compresi nel periodo 2023-2025. Poiché la sentenza non era stata spontaneamente eseguita, la ricorrente ha chiesto l’assegnazione della Carta e l’accredito della somma riconosciuta. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l’azione di ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione il 15 luglio 2025. Nel merito, ha accolto il ricorso, rilevando che l’omessa esecuzione del titolo non era contestata e che il Ministero era ancora inadempiente. Ha quindi ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica e di accreditarvi la somma stabilita dal giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, provvederà il Commissario ad acta nominato, il Direttore generale pro tempore della Direzione generale competente, entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’incarico, con facoltà di subdelega. Non è previsto compenso per il Commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 339,00 oltre rimborso forfetario, imposte e oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il TAR considera soddisfatti i presupposti processuali per l’azione di ottemperanza proposta, in presenza di una sentenza passata in giudicato e notificata all’Amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997

    In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il TAR ritiene rispettate le condizioni previste dall’art. 14 per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione, rilevando anche il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    In conformità alla domanda proposta, l’Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe descritta, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma sopra indicata, come determinata nel titolo azionato in questa sede.

    In sede di ottemperanza, il TAR ordina di dare esecuzione al giudicato che riconosce alla docente la Carta elettronica prevista dalla norma, mediante costituzione della Carta e accredito dell’importo determinato nel titolo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, una volta soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Accertato che l’Amministrazione non ha eseguito il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di persistente inerzia.
  • Le funzioni di Commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice non comportano, secondo la decisione, la liquidazione di un compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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