Sentenza n. 154/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lav., 27.1.2025, n. 40, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lavoro, 27 gennaio 2025, n. 40, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalle singole scadenze. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, dopo la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato né provato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni ha consentito la proposizione dell’azione esecutiva. Poiché il Ministero non ha fornito la prova dell’adempimento, gravante su di esso ai sensi dell’art. 2697 c.c., il giudice ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito di 2.000 euro, oltre ai relativi accessori. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sugli importi dovuti: il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mentre il dies ad quem coincide con l’adempimento o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato, inclusa la penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 2697 c.c.
In assenza di contestazione, grava sull’Amministrazione costituita l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato.
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ordinare all’Amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, il creditore può agire per ottenere l’attuazione del giudicato anche quando l’obbligo comprende, oltre al pagamento, il compimento di attività amministrative o materiali ulteriori.
- Quando l’Amministrazione si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare l’inadempimento e senza provare l’avvenuto adempimento del titolo esecutivo, l’actio iudicati deve essere accolta.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione sia il pagamento delle somme dovute sia il compimento degli atti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, fissando un termine per l’adempimento.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi e fissare il termine entro cui deve provvedere dopo la comunicazione dell’inadempimento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per il ritardo nell’esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme quando l’adempimento richiede anche un’attività ulteriore, come l’emissione di una carta elettronica; la penalità decorre dalla scadenza del termine assegnato e cessa con l’adempimento o con l’insediamento del commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →