Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 846/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che li aveva riconosciuti responsabili del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose (artt. 110 c.p. e 223 co. 2 n. 2 R.D. n. 267/1942) per aver cagionato il fallimento della Top Working s.r.l. mediante una scissione parziale della Caseificio Zani F.lli s.p.a. Nel ricorso per cassazione deducevano: (1) illegittimità costituzionale dell'art. 223 co. 2 n. 2 R.D. 267/1942 per indeterminatezza e contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost.; (2) vizi di violazione di legge e motivazione sulla qualificazione come "operazioni dolose" della scissione e sulla valutazione della sopravvalutazione delle immobilizzazioni immateriali trasferite; (3) vizi in ordine all'elemento soggettivo, in quanto la sentenza avrebbe illegittimamente desunto la prevedibilità del fallimento solo dall'artificiosità della capitalizzazione senza provare la consapevolezza del rischio da parte degli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli infondati. Ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 co. 2 n. 2 R.D. 267/1942, richiamando la sua natura di reato causale a forma libera e la giurisprudenza che richiede la prevedibilità astratta dell'esito fallimentare. Ha confermato che operazioni civilisticamente lecite (come una scissione) possono integrare bancarotta fraudolenta impropria se deliberate in modo da depauperare la nuova società e rendere prevedibile il suo dissesto. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto provata l'artificiosità della capitalizzazione della newco Top Working (sottocapitalizzazione, trasferimento di immobilizzazioni immateriali senza reale consistenza, trasferimento di personale eccedente) e la prevedibilità del fallimento; ha pertanto confermato la responsabilità degli imputati e la sanzione accessoria fallimentare rideterminata in appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • R.D. n. 267/1942, art. 223 co. 2 n. 2

    Norma che punisce la bancarotta impropria cagionata da "operazioni dolose". La Corte la interpreta come reato causale a forma libera: rilevano le operazioni svolte nell'ambito della funzione gestoria, la dolosità (abuso della carica/violazione doveri) e il nesso eziologico con il fallimento; la giurisprudenza richiede che il dissesto fosse astrattamente prevedibile dall'agente.

  • R.D. n. 267/1942, art. 216 (ultima parte)

    Prevedeva le pene accessorie fallimentari applicabili: la Corte d'Appello ha rideterminato tali pene (richiamate in Cassazione) e la Cassazione ha confermato la legittimità della rideterminazione.

  • Codice Penale, art. 110

    Rinvio alla partecipazione (concorso) nel reato: i diversi soggetti possono rispondere per concorso nelle operazioni che cagionano il fallimento.

  • Costituzione, artt. 3, 25, 27

    Citati dai ricorrenti per violazione di principio di determinatezza e di colpevolezza; la Corte ha ritenuto tali censure infondate, confermando che la norma è sufficientemente definita e compatibile con i principi costituzionali richiamati.

Massime di principio

  • Una operazione societaria civilisticamente lecita (es. scissione, cessione di ramo d'azienda) può integrare il reato di bancarotta fraudolenta impropria se è posta in essere in modo artificioso e depauperatorio e se il dissesto della società beneficiaria era astrattamente prevedibile.
  • La nozione di "operazioni dolose" non è indeterminata: deve ricondursi ad atti gestori attinenti alla funzione dei soggetti tipici, posti con abuso della carica o in violazione dei doveri gestori, e con nesso eziologico verso il fallimento.
  • Non è necessario che l'agente abbia voluto concretamente il fallimento; è sufficiente che il dissesto fosse prevedibile come effetto delle operazioni dolose.
  • La mera presenza di formalità civilistiche o di un progetto di scissione conforme al codice civile non esclude la rilevanza penale se la distribuzione degli attivi e passivi è artificiosa o se le immobilizzazioni trasferite risultano prive di reale consistenza economica.
  • La solidarietà delle obbligazioni tra scissa e beneficiaria non esclude la possibilità che la nuova società sia sottocapitalizzata e destinata al fallimento, e dunque non tutela automaticamente gli autori dell'operazione da responsabilità penale.
  • In sede probatoria è centrale la ricostruzione complessiva: bilanci, note integrative, piano industriale, concreta consistenza delle immobilizzazioni immateriali, tempi e modalità (es. immediata richiesta di ammortizzatori sociali) possono far emergere la dolosità e la prevedibilità del dissesto.
  • Per chi pianifica ristrutturazioni o scissioni, è essenziale dimostrare una reale capitalizzazione, business plan credibile, documentazione tecnico-economica delle immobilizzazioni immateriali e misure effettive di tutela dei creditori per ridurre il rischio di qualificazione penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.