Cassazione Penale, Sentenza n. 3318/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava quattro vizi: 1) tardività nella decisione di riesame e conseguente sopravvenuta inefficacia del decreto di sequestro; 2) carenza del fumus commissorio e mancata dimostrazione del ruolo di Ravera negli episodi corruttivi contestati (vicende "Lingotto" e "OGR"); 3) violazione del nesso di pertinenza tra le cose sequestrate (in particolare documenti riservati e dati digitali) e i reati, nonché mancato rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità; 4) violazione del principio di proporzionalità e nullità per omesso avviso all'interessato circa l'acquisizione e la selezione dei dati digitali (numerose pen drive, telefoni e pc) e mancata informazione sullo stato della procedura di selezione dopo circa sei mesi. Si contestava altresì la possibile violazione dell'art. 103 c.p.p. in relazione ad atti riservati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in relazione al terzo e al quarto motivo, ritenuti assorbenti. Ha richiamato i principi di controllo rigoroso sulla motivazione del sequestro probatorio, la necessità di indicare concretamente quali siano le cose sottoposte a vincolo, la finalità probatoria perseguita e il nesso di pertinenza non meramente occasionale. Ha inoltre affermato che la copia integrale dei dati digitali non giustifica il trattenimento indefinito: il Pubblico Ministero può conservare la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati pertinenti, deve organizzare tale selezione con sollecitudine e restituire la copia una volta completata. Poiché il Tribunale del riesame non aveva chiarito cosa fosse stato concretamente sequestrato né come e con quali criteri fosse stata condotta la selezione dei dati dopo circa sei mesi dal sequestro, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del 2 dicembre 2021, disponendo l'immediata restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
Norme richiamate
art. 42 Cost.
Richiamato per affermare che le ragioni probatorie che giustificano la temporanea indisponibilità di un bene devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento giudiziario, in modo da garantire controllo di legalità e proporzione.
Primo Protocollo alla CEDU, art. 1 (art. 1 del primo Protocollo addizionale)
Riferito come parametro convenzionale per la tutela della proprietà e per il principio che la limitazione di diritti patrimoniali richiede motivazione e proporzionalità.
art. 103 cod. proc. pen.
Menziionato nella parte di doglianza (violazione denunciata dal ricorrente) in relazione alla trattazione di documenti riservati; la Corte non ha ritenuto sufficiente la gestione processuale degli atti e dei dati per mantenere il sequestro.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 49 e 52
Richiamata per richiamare i parametri di ragionevolezza e proporzionalità nell'interferenza con diritti fondamentali, a supporto del principio che le misure in materia penale devono rispettare idoneità, necessità e proporzionalità.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sent. n. 36072/2018 e altre pronunce richiamate)
La Corte ha richiamato precedenti che stabiliscono l'obbligo del giudice di motivare specificamente finalità e pertinenza del sequestro probatorio, nonché i limiti alla conservazione della copia integrale dei dati digitali e l'obbligo di selezione tempestiva dei dati pertinenti.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve indicare con chiarezza cosa sia stato sequestrato e la finalità probatoria perseguita: la mera indicazione di "contenitori" (es. dispositivi elettronici) non è sufficiente.
- Per i dati digitali la copia integrale non giustifica il trattenimento indefinito: il P.M. può conservarla solo per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati pertinenti e deve dotarsi di una organizzazione tale da eseguire la selezione con sollecitudine.
- Il rapporto di pertinenza tra cosa e reato deve essere motivato con riferimento concreto alla funzione probatoria del materiale sequestrato; la pertinenza funzionale non può essere meramente occasionale o meramente ipotetica.
- Il principio di proporzionalità impone che il sequestro sia modulato per arrecare la minore compressione possibile dei diritti (anche restituendo il "contenitore" ove possibile) e che il giudice valuti se strumenti meno invasivi siano idonei.
- Quando il sequestro interessa terzi estranei al reato o documenti riservati, il controllo motivazionale e la rapidità nella selezione dei dati sono ancora più rigorosi: mancanze su questi punti possono portare all'annullamento del provvedimento e alla restituzione immediata.
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