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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28306/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio l'INPDAP chiedendo il rimborso della differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto di unità immobiliari dalla SCIP s.r.l. e il prezzo 'di mercato' come previsto dalla normativa di settore (in particolare art. 1 del d.l. n. 41/2004 convertito nella legge n. 104/2004), sostenendo che era dovuto il rimborso del maggior prezzo pagato e richiedendo interessi e risarcimento. La controversia verteva sulla modalità di determinazione del prezzo di riferimento (ancoraggio temporale ai valori medi di mercato di ottobre 2001) e sui calcoli da eseguire: se applicare la soluzione indicata dal c.t.u. nella ipotesi "A" (calcolo secondo comma 7 art. 3 d.l. 351/2001 e abbattimento tramite coefficiente aggregato dell'Agenzia del Territorio) oppure diversa metodologia. In primo grado il Tribunale accolse le domande; la Corte d'appello riformò in larga parte rigettando le domande tranne che per alcuni appellanti incidentali; in Cassazione i ricorrenti principali impugnavano la sentenza di appello su vari profili (errata applicazione delle norme citate, errata applicazione del D.M. 20/4/2005, mancata applicazione dell'ipotesi A del c.t.u., interessi, compensazione delle spese). L'INPS propose inoltre ricorso incidentale chiedendo che la Corte d'appello avesse disposto la restituzione delle somme che l'INPDAP/INPS aveva già versato in esecuzione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale proposto dagli acquirenti, condividendo la logica della Corte d'appello circa l'applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 41/2004 e delle regole di calcolo (utilizzo del prezzo di riferimento calcolato ai sensi dell'art. 3, comma 7 del d.l. n. 351/2001 e dell'applicazione del coefficiente aggregato di abbattimento dell'Agenzia del Territorio; confronto con il prezzo effettivamente pagato). Ha altresì ritenuto corretta la qualificazione del diritto al rimborso come credito di valuta con decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale e la compensazione integrale delle spese di lite. Tuttavia la Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'INPS ritenendo che la Corte d'appello non avesse disposto una pronuncia sulla richiesta di restituzione delle somme corrisposte dall'INPDAP in esecuzione della sentenza di primo grado (richiesta formulata in sede di precisazione delle conclusioni), violando l'art. 112 c.p.c.; perciò la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione perché decida anche sulla restituzione e sulle spese del giudizio di cassazione. Inoltre è stata disposta la regolazione del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • d.l. 23 febbraio 2004, n. 41, conv. con legge 24 aprile 2004, n. 104 (art. 1)

    "che il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti è superiore a quello di mercato dell'ottobre 2001"

    Il prezzo di riferimento per le vendite a favore dei conduttori va determinato con riferimento ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, indipendentemente dalla data della stima o dell'accettazione; la norma si applica anche alle vendite effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto

  • d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv. con legge 23 novembre 2001, n. 410 (art. 3, comma 7 e comma 8)

    "prezzo di vendita" ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del d.l. n. 351/2001

    Il c.d. 'prezzo di vendita' deve essere computato secondo i criteri del comma 7; tale valore è poi comparato con il prezzo effettivamente pagato per verificare l'eventuale diritto al rimborso

  • D.M. Finanze 20 aprile 2005

    "Modalità di rimborso del maggior prezzo corrisposto dagli acquirenti alla Scip s.r.l., da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 104/2004"

    Stabilisce le modalità operative per il calcolo dei rimborsi, richiamate dalla Corte come compatibili con l'applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 41/2004; il criterio di verifica include il coefficiente aggregato di abbattimento calcolato dall'Agenzia del Territorio

  • art. 1282 c.c. e art. 1224 c.c.

    Gli interessi sul credito di rimborso non decorrono 'ex origine' ma dal momento in cui il credito è liquido e certo; la Corte ha ritenuto valida la decorrenza degli interessi dalla proposizione della domanda giudiziale (atto idoneo a configurare messa in mora ai sensi dell'art. 1224 c.c.)

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese di lite quando la situazione processuale e le circostanze lo giustifichino; la Corte d'appello ha motivato la compensazione totale alla luce dell'intervento 'a posteriori' della disciplina normativa

  • art. 112 c.p.c.

    Imponendo che il giudice si pronunci su tutte le questioni sottoposte alle parti, la Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia sulla richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado integri omessa pronuncia e giustifichi la cassazione parziale e il rinvio

  • art. 21, comma 1, dl. n. 201/2011 conv. nella legge n. 214/2011

    Stabilisce la successione 'ex lege' dell'INPDAP nell'INPS; l'INPS assume la posizione dell'INPDAP nel giudizio

  • art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002

    Regola l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza definitiva e la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo solidale dei ricorrenti

Massime di principio

  • Per le vendite di immobili pubblici oggetto della disciplina del d.l. n. 41/2004 il prezzo di riferimento va determinato con esclusivo riferimento ai valori medi di mercato di ottobre 2001, indipendentemente dalla data della stima o dell'accettazione
  • Il 'prezzo di vendita' da confrontare con quanto effettivamente pagato si calcola secondo i criteri dell'art. 3, comma 7, del d.l. n. 351/2001 e va poi ridotto mediante il coefficiente aggregato di abbattimento calcolato dall'Agenzia del Territorio prima del confronto
  • Il diritto al rimborso sussiste solo se il prezzo così determinato risulta superiore al prezzo effettivamente pagato; l'obbligo di rimborso è condizionato ai presupposti di legge e all'esistenza di risorse derivanti dalle dismissioni
  • Gli interessi sul credito di rimborso decorrono dalla data in cui il credito diventa liquido e certo o, alternativamente, dalla proposizione della domanda giudiziale (messa in mora), non necessariamente dalla data processuale indicativa (es. 31/12/2005)
  • Se, in appello, l'ente appellante chiede la restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado (per effetto della provvisoria esecutività), la richiesta è ammissibile e la Corte d'appello deve pronunciarsi espressamente sulla restituzione; la mancata pronuncia integra omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
  • La compensazione delle spese di lite può essere disposta in presenza di particolari circostanze (es. mutamento 'a posteriori' della disciplina) e deve essere adeguatamente motivata
  • In caso di esecuzione della sentenza di primo grado durante il giudizio di appello, la parte che ha provveduto ai pagamenti deve attivarsi in appello per ottenere la restituzione; la richiesta va formulata in tempo utile (es. in precisazione delle conclusioni)

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