Sentenza n. 71/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione ministeriale sull’istanza, fin qui rimasta priva di riscontro, presentata da parte ricorrente in data 08/06/2024 per il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE recepita in Italia con il d.lgs. 15/2016, del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno conseguito in Spagna. E PER LA NOMINA, SIN D’ORA, DI UN COMMISSARIO AD ACTA affinché, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica amministrazione inadempiente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata l'8 giugno 2024 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. Ha sostenuto che fosse decorso il termine di conclusione del procedimento, individuato nel termine generale di cui all'art. 2 della l. 241/1990 e nei termini specifici previsti dall'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. 206/2007, senza l'adozione di alcun provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento espresso. Ha individuato il Ministero dell'Istruzione e del Merito quale autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990 sia del termine speciale previsto dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, oltre tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento, con un termine complessivo massimo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Ha quindi ordinato al Ministero di pronunciarsi con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, considerando il carattere massivo dei procedimenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l'inadempimento dell'amministrazione e di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso.
art. 2 l. 241/1990
Prevede l'obbligo generale dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Impone l'adozione del provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; insieme al termine per la verifica e l'integrazione, determina un termine massimo complessivo di quattro mesi.
art. 6 d.l. 11 novembre 2022, n. 173, convertito in l. 16 dicembre 2022, n. 604
Rileva per la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l'adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento e l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo massimo è quindi di quattro mesi quando siano richieste integrazioni.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, fissando anche il termine per l'intervento sostitutivo.
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