Ordinanza n. 2105/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non ammissione alle successive prove di un concorso militare, fondato sul punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale delle prove di verifica dell’efficienza fisica e il verbale della Commissione nella parte in cui lo hanno giudicato non ammesso agli accertamenti successivi del concorso straordinario per titoli ed esami, volto al reclutamento di sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi e dei Corpi dell’Esercito. Il candidato deduceva di avere superato le tre prove cui era stato sottoposto — sollevamento delle ginocchia al petto, piegamenti sulle braccia e corsa piana di 2.000 metri — ma di avere ricevuto un punteggio complessivo di 5,30, insufficiente a conseguire una posizione utile in graduatoria. La contestazione riguardava in particolare il punteggio di 0,50 attribuito nella prova dei piegamenti sulle braccia, ritenuto immotivato e manifestamente illogico. Secondo il ricorrente, la Commissione non aveva indicato le ragioni della valutazione penalizzante, né consentito di comprendere quanti piegamenti fossero stati considerati validi e quanti non conformi, e per quali ragioni. Veniva inoltre contestata, ove occorresse, la legittimità dell’art. 9 e dell’Allegato A del bando, nella parte in cui non avrebbero previsto adeguate garanzie di trasparenza e sindacabilità delle valutazioni della Commissione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. La censura relativa al punteggio attribuito nella prova dei piegamenti non è stata ritenuta favorevolmente apprezzabile, poiché il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare l’inattendibilità della valutazione della Commissione. Il giudice ha inoltre ritenuto legittima la motivazione del giudizio di esclusione, osservando che essa era conforme alle previsioni del bando e che, secondo la disciplina concorsuale, doveva consistere nell’indicazione di un dato numerico. L’Allegato A prevedeva infatti l’esecuzione di almeno otto piegamenti nel tempo massimo di due minuti, senza interruzioni, e stabiliva analiticamente le modalità di attribuzione del punteggio. Non è stata quindi ravvisata, in sede cautelare, una sufficiente dimostrazione dell’illegittimità dell’operato della Commissione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 3, del bando di concorso
punteggio complessivo di 5,30, insufficiente a raggiungere una posizione utile in graduatoria
La disposizione è stata applicata quale base della non ammissione alle prove successive, in ragione dell’insufficienza del punteggio complessivo conseguito.
Allegato A al bando di concorso
minimo n. 8 piegamenti nel tempo massimo 2 minuti senza interruzioni
L’Allegato disciplina le modalità della prova fisica e l’attribuzione analitica dei punteggi; secondo il giudice, tale disciplina giustifica la motivazione numerica del giudizio.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali fondate su prove fisiche, quando il bando stabilisce parametri oggettivi e modalità analitiche di attribuzione del punteggio, la motivazione del giudizio può legittimamente consistere nell’indicazione del dato numerico previsto dalla disciplina di gara, senza necessità di ulteriori specificazioni, salvo che siano forniti elementi concreti idonei a dimostrare l’inattendibilità o l’illogicità della valutazione.
- La contestazione cautelare della valutazione di una commissione concorsuale richiede elementi sufficienti a rendere attendibilmente dubitabile il giudizio tecnico espresso; la mera deduzione dell’asserita illogicità o dell’insufficienza motivazionale non è, da sola, idonea a fondare la sospensione dell’atto.
- Quando il bando indica il numero minimo di esercizi da eseguire, il limite temporale, l’assenza di interruzioni e la griglia di attribuzione dei punteggi, il giudizio di non ammissione fondato sul punteggio complessivo deve essere valutato alla luce di tali prescrizioni, che delimitano anche il contenuto necessario della motivazione.
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