Cassazione Civile, Ordinanza n. 16909/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che aveva costituito un fondo patrimoniale sui propri beni e che chiedeva l’accertamento dell’illegittimità delle iscrizioni ipotecarie eseguite a seguito dell’inadempimento di una società debitrice principale verso la banca finanziatrice, poi cessionaria del credito alla società resistente. Il ricorrente sosteneva che il fondo patrimoniale non fosse più efficace al momento dell’iscrizione dell’ipoteca, perché si sarebbe estinto con il raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio, secondo la clausola dell’atto costitutivo; in ogni caso, negava che il debito fideiussorio fosse stato contratto per bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 170 c.c. La resistente, invece, sosteneva che il fondo si fosse solo prorogato fino alla maggiore età dell’ultimo figlio e, soprattutto, che la garanzia prestata dal coniuge fosse funzionale al potenziamento della sua attività imprenditoriale e quindi ai bisogni della famiglia. Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe desunto in modo presuntivo il nesso tra debito e bisogni familiari; 2) vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di documenti che avrebbero dimostrato l’estraneità del debito fideiussorio ai bisogni della famiglia. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando l’interpretazione dell’art. 171 c.c. data dalla Corte d’appello sulla durata del fondo patrimoniale e sostenendo che esso si fosse estinto al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto infondata la censura sull’art. 170 c.c., affermando che il giudice di merito aveva correttamente accertato una correlazione tra l’attività imprenditoriale del ricorrente, i redditi da essa tratti e la funzione della fideiussione rispetto al sostentamento e al benessere della famiglia. La Corte ha ribadito che il debitore che invochi l’impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale deve provare che il credito sia sorto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e, secondo l’orientamento accolto, anche i debiti assunti nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale possono rientrare normalmente nei bisogni familiari, salvo prova contraria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale istruttorio. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 170 c.c.
I beni del fondo patrimoniale non sono espropriabili né ipotecabili per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; il debitore che invoca il divieto deve provare l’estraneità del debito ai bisogni familiari e, secondo l’orientamento accolto, anche debiti connessi all’attività imprenditoriale o professionale possono normalmente rientrare nei bisogni della famiglia.
art. 171 c.c.
La clausola dell’atto costitutivo che richiama la disciplina codicistica è interpretata come mera riproduzione della norma; la durata del fondo, in caso di presenza di figli minori, si prolunga fino alla maggiore età dell’ultimo figlio senza costituire una causa autonoma di cessazione del fondo al solo verificarsi di tale evento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, invocato per censurare l’interpretazione dell’art. 170 c.c.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il motivo per vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove e degli elementi istruttori.
art. 2740 c.c.
È richiamato come regola generale di responsabilità patrimoniale, rispetto alla quale il divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale costituisce eccezione.
art. 144 c.c.
È richiamato per sottolineare che i coniugi possono accordarsi diversamente sull’indirizzo della vita familiare e sulla destinazione dei proventi.
artt. 143 e 144 c.c.
Sono evocati per affermare il dovere reciproco dei coniugi di assistenza materiale e contribuzione alle esigenze familiari.
art. 2 Cost.
È richiamato come fondamento del rilievo della famiglia e della tutela della persona nel contesto familiare.
art. 29 Cost.
È richiamato quale base costituzionale della disciplina della famiglia.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto della ricorrenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52
È richiamato per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nel provvedimento.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 170 c.c., il debitore che voglia opporre il fondo patrimoniale ai creditori deve dimostrare non solo l’esistenza e l’opponibilità del vincolo, ma soprattutto che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
- La nozione di bisogni della famiglia è ampia e comprende non soltanto il sostentamento minimo, ma anche il benessere complessivo del nucleo familiare, il suo sviluppo e il potenziamento della capacità lavorativa e reddituale dei coniugi.
- I debiti assunti nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale del coniuge non sono, di regola, estranei ai bisogni della famiglia, perché i relativi proventi si presumono destinati alle esigenze comuni, salvo prova contraria o diverso accordo tra i coniugi.
- L’impugnazione per vizio motivazionale non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, essendo necessario denunciare un effettivo omesso esame di un fatto decisivo.
- La clausola di durata del fondo patrimoniale che richiami il contenuto dell’art. 171 c.c. va interpretata in coerenza con la norma codicistica e non come previsione di cessazione anticipata autonoma.
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