Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20110/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, richiamando il principio che, ai fini dell'art. 168-bis cod. pen., la valutazione della pena massima "non superiore a quattro anni" deve riferirsi alla pena della fattispecie-base escludendo gli aumenti derivanti dalle circostanze.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava vizi motivazionali e violazione di legge per aver la Corte territoriale ritenuto la pena prevista per il delitto preclusiva della possibilità di accesso alla messa alla prova, senza considerare che, ai fini dell'art. 168-bis cod. pen., non si deve tener conto degli aumenti sanzionatori correlati alle circostanze (comprese le aggravanti ad effetto speciale o quelle che comportano una pena di specie diversa).

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    Il riferimento alla pena edittale detentiva massima "non superiore a quattro anni" va valutato sulla pena massima della fattispecie-base; non si considerano gli aumenti sanzionatori derivanti da circostanze, incluse aggravanti ad effetto speciale o quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa.

  • Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016 (Sorcinelli)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio applicato dalla Corte: per l'accesso alla messa alla prova si considera la pena della fattispecie-base escludendo le maggiorazioni per circostanze.

  • Sez. 2, n. 995 del 25/11/2021 (Posca)

    Decisione richiamata come riferimento procedurale per il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello.

  • D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Norma procedurale citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; non incide sul principio sostanziale relativo alla valutazione della pena ai fini dell'art. 168-bis.

Massime di principio

  • Per valutare l'ammissibilità della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen. il giudice deve prendere a riferimento la pena massima prevista per la fattispecie-base, escludendo gli aumenti derivanti da circostanze aggravanti.
  • Le aggravanti, comprese quelle "ad effetto speciale" o quelle che determinano una pena di specie diversa, non devono essere sommate alla pena edittale di riferimento per verificare il limite previsto dall'art. 168-bis.
  • Se il giudice di merito si fonda su un calcolo della pena che comprende aumenti sanzionatori per escludere l'accesso alla messa alla prova, la decisione può essere cassata per errore di diritto e rinviata per nuovo esame.
  • La difesa deve contestare esplicitamente ogni valutazione che includa incrementi di pena per le circostanze nella verifica del requisito soglia dell'art. 168-bis, facendo leva sulla giurisprudenza di legittimità.
  • In caso di annullamento per questo motivo il rinvio può essere disposto ad altra sezione della Corte d'appello per assicurare un nuovo e corretto esame della questione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.