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Sentenza

Sentenza n. 13825/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del decreto di rifiuto di rilascio/rinnovo del titolo di viaggio per stranieri titolari di protezione internazionale sussidiaria emesso dalla Questura di -OMISSIS-in data 17/11/2022, avente Protocollo n. 16876CS2016 – rif. DVE e notificato il 23/11/2022

Giustizia amministrativa202302950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio o rinnovo del titolo di viaggio per stranieri titolari di protezione internazionale sussidiaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo del titolo di viaggio per stranieri, già posseduto per cinque anni, dichiarando di non poter ottenere il passaporto del Paese di cittadinanza senza rientrare nel Paese d'origine e di non disporre della documentazione indispensabile richiesta dall'autorità consolare. La Questura, previo preavviso di rigetto, aveva respinto l'istanza ritenendo insussistenti le fondate ragioni che, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 251/2007, impediscono di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, nonché carenza istruttoria, omessa o incompleta valutazione delle osservazioni e della documentazione prodotta, ingiustizia della motivazione e infondatezza dei motivi di diniego. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto il riesame della posizione, rilevando che la documentazione consolare richiesta sembrava implicare il rientro nel Paese d'origine, circostanza potenzialmente incompatibile con la protezione sussidiaria riconosciuta proprio in ragione del rischio di danno grave in caso di rimpatrio. L'Amministrazione si è limitata a depositare una nota con cui ha dichiarato di non procedere a un riesame favorevole, senza riaprire l'istruttoria né adottare un nuovo provvedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse dato effettiva esecuzione all'ordinanza di riesame, limitandosi a confermare sostanzialmente la precedente posizione senza svolgere una nuova istruttoria. La nota amministrativa non ha affrontato la questione specifica posta dal giudice, ossia se l'ottenimento dei documenti richiesti dall'autorità consolare imponesse il rientro nel Paese d'origine, ma si è concentrata sulla mera possibilità di contattare l'autorità diplomatica. Il giudice ha evidenziato che solo una nuova e completa istruttoria avrebbe consentito di accertare quali fossero i documenti mancanti, se essi potessero essere ottenuti presso le autorità italiane e se la situazione fosse mutata rispetto al precedente rilascio del titolo di viaggio. L'inottemperanza dell'Amministrazione all'ordine di riesame è stata valutata sfavorevolmente anche ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Il nuovo esercizio del potere resta salvo, all'esito di una più compiuta istruttoria. Le spese sono state poste a carico della parte resistente e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 251/2007

    Il titolo di viaggio per stranieri può essere rilasciato al beneficiario di protezione sussidiaria quando sussistano fondate ragioni che gli impediscono di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza; la verifica richiede un'istruttoria concreta sulle condizioni effettive per ottenere il passaporto senza rientrare nel Paese d'origine.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale parametro di legittimità del procedimento e del diniego, in relazione alla comunicazione del preavviso di rigetto e alla valutazione delle osservazioni dell'interessato.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il giudice amministrativo può desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti; l'inottemperanza dell'Amministrazione all'ordine giudiziale di riesaminare la posizione è stata valutata a sfavore della parte pubblica.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio o rinnovo del titolo di viaggio previsto per i beneficiari di protezione sussidiaria, la verifica delle "fondate ragioni" non può esaurirsi nell'accertamento astratto della possibilità di rivolgersi all'autorità diplomatica del Paese d'origine, ma deve riguardare concretamente la possibilità di ottenere il passaporto senza rientrare nel Paese nel quale l'interessato è esposto al rischio che giustifica la protezione sussidiaria.
  • Quando l'autorità consolare richiede documenti non specificamente individuati e tali documenti potrebbero implicare il rientro nel Paese d'origine, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva per identificarli e verificare se possano essere acquisiti presso le autorità italiane, anche considerando eventuali mutamenti rispetto a precedenti titoli di viaggio già rilasciati.
  • L'Amministrazione che, a seguito di un ordine giudiziale di riesame, si limiti a ribadire la precedente posizione senza riaprire l'istruttoria e senza adottare un nuovo provvedimento non adempie all'obbligo di collaborazione con il giudice; tale condotta può essere valutata sfavorevolmente ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
  • L'annullamento del diniego per carenza istruttoria e mancato effettivo riesame non comporta il rilascio automatico del titolo di viaggio, ma impone all'Amministrazione di rideterminarsi all'esito di una nuova e completa istruttoria.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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