Cassazione Penale, Ordinanza n. 04561/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi, proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 19/05/2025, contestavano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 642 c.p. In particolare, i ricorrenti deducevano un vizio di travisamento della prova e sostenevano, in sostanza, una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella accolta dal giudice di merito. La Corte di cassazione rileva però che le censure non si confrontano con la motivazione d'appello, che aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa ritenute lineari, coerenti e costanti, oltre agli accertamenti di polizia che ne avevano dato pieno riscontro, e che le doglianze miravano a una inammissibile rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché le doglianze, formalmente qualificate come travisamento della prova, tendevano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione degli elementi probatori, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 642 c.p.
È il reato oggetto del giudizio di responsabilità definito con la sentenza impugnata; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, ma giudica inammissibili le censure che miravano a contestare la valutazione probatoria posta a fondamento della condanna.
art. 616 c.p.p.
È implicitamente richiamato quale base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
La Cassazione ribadisce che è preclusa la rilettura del materiale probatorio e che la valutazione dei fatti è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto l'apparente veste del travisamento della prova, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la motivazione impugnata e si limita a contrapporre una lettura alternativa delle prove senza evidenziare effettivi vizi logici o giuridici della decisione di merito.
- La valutazione della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la verifica del loro riscontro nelle risultanze investigative appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituite da una rivalutazione del giudice di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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