Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04561/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi, proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 19/05/2025, contestavano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 642 c.p. In particolare, i ricorrenti deducevano un vizio di travisamento della prova e sostenevano, in sostanza, una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella accolta dal giudice di merito. La Corte di cassazione rileva però che le censure non si confrontano con la motivazione d'appello, che aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa ritenute lineari, coerenti e costanti, oltre agli accertamenti di polizia che ne avevano dato pieno riscontro, e che le doglianze miravano a una inammissibile rivalutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché le doglianze, formalmente qualificate come travisamento della prova, tendevano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione degli elementi probatori, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    È il reato oggetto del giudizio di responsabilità definito con la sentenza impugnata; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, ma giudica inammissibili le censure che miravano a contestare la valutazione probatoria posta a fondamento della condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    È implicitamente richiamato quale base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione

    La Cassazione ribadisce che è preclusa la rilettura del materiale probatorio e che la valutazione dei fatti è riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto l'apparente veste del travisamento della prova, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la motivazione impugnata e si limita a contrapporre una lettura alternativa delle prove senza evidenziare effettivi vizi logici o giuridici della decisione di merito.
  • La valutazione della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la verifica del loro riscontro nelle risultanze investigative appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituite da una rivalutazione del giudice di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.