Cassazione Penale, Ordinanza n. 09075/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 7 del D.L. n. 4/2019 e successive modificazioni. Dal testo emerge che i motivi riguardavano, da un lato, la ricostruzione dei redditi del nucleo familiare da computare ai fini della fattispecie contestata e, dall'altro, l'elemento soggettivo del reato. La Corte rileva che le censure erano sostanzialmente rivalutative del merito e, per quanto attiene al dolo/consapevolezza, contrastate da una motivazione di merito ritenuta completa, che dava conto della piena consapevolezza dei fatti ascritti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte meramente rivalutativi del merito e in parte assertivi/infondate, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione completa sulla consapevolezza dell'imputato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dal testo non emerge il contenuto specifico della fattispecie, ma solo il suo richiamo come titolo di reato contestato.
Base implicita della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, quando si limitano a contrapporre una diversa lettura degli elementi fattuali o probatori già esaminati dai giudici di merito.
- La doglianza sull'elemento soggettivo non è ammissibile se risolta in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata contenga una motivazione logica e completa sulla consapevolezza dell'imputato.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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