Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13105/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cerra ha impugnato l'ordinanza del 15/03/2023 con cui il giudice dell'esecuzione di Catanzaro ha rifiutato di applicare la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra: (1) plurimi reati di estorsione aggravata (procedimento "Chimera", 2005-giu 2012), (2) plurimi reati di estorsione aggravata (procedimento "Perseo", 2011) e (3) una rapina aggravata commessa il 29/04/2010. Il ricorrente sosteneva che la rapina dovesse ritenersi parte dello stesso disegno criminoso che aveva portato alle estorsioni (omogeneità delle fattispecie, contesto spazio-temporale e modalità analoghe, finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa), invocando altresì norme quali gli artt. 81 c.p., 125 e 671 c.p.p. e lamentando vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. Con motivi aggiunti ha evidenziato che la rapina era stata commessa nell'interesse sia della cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri sia della cosca Giampà, e che ciò non era stato adeguatamente considerato dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che l'applicazione in executivis della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. richiede la prova, di regola desumibile da indici esteriori significativi, dell'esistenza di un progetto criminoso unitario; trattandosi di uno stato interiore del soggetto, la prova si desume da elementi fattuali esterni (omogeneità dei reati, contesto temporale-spaziale, modalità operative, ecc.). Il giudice dell'esecuzione aveva motivatamente ritenuto che la rapina fosse una deviazione occasionale rispetto allo schema criminale prevalente (estorsioni), posta in un periodo di instabilità degli assetti associativi (vicende delle "Nuove Leve" e rapporti con altre consorterie) e dunque non prevedibile ab initio, con conseguente esclusione del vincolo della continuazione. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non era vincolato da precedenti valutazioni di altro giudice dell'esecuzione e che la motivazione non era apodittica né manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di applicare in executivis la continuazione quando vi sono più sentenze irrevocabili pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona; la sussistenza della continuazione va dimostrata, di regola, tramite indici esteriori che attestino un progetto criminoso unitario.

  • art. 81 cod. pen.

    Parametro sostanziale richiamato per valutare la presenza di un medesimo disegno criminoso tra più azioni; la Corte ha ritenuto che il giudice abbia correttamente interpretato il criterio relativo all'unitarietà del disegno criminoso.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente tra i presupposti normativi, ma non determinante nella decisione della Corte; non è emersa dagli atti una sua incidenza risolutiva sul punto della continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali: la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione) e art. 628 cod. pen. (rapina)

    Indicazioni delle fattispecie penalmente rilevanti; la sentenza distingue tra le modalità tipiche delle estorsioni (sistema coercitivo stabile) e la rapina, ritenuta nella specie atipica/occasionale rispetto al programma criminoso principale.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)

    Riferimento alla causa di aggravamento per connessione/agevolazione mafiosa delle condotte contestate; la qualificazione mafiosa delle condotte non è di per sé sufficiente a dimostrare l'unitarietà di un disegno criminoso che giustifichi la continuazione.

Massime di principio

  • La continuazione in executivis ai sensi dell'art. 671 c.p.p. richiede prova di un progetto criminoso unitario: questa prova, essendo connessa alla sfera interna del soggetto, va di solito desunta da indici esteriori (omogeneità delle condotte, coincidenza spazio-temporale, analogie operative, finalità comuni).
  • La presenza di un'aggravante comune (p.es. agevolazione/connessione mafiosa) non determina automaticamente la sussistenza della continuazione: occorre accertare che le singole condotte si inseriscano in un programma criminoso unitario e prevedibile ab initio.
  • Se una fattispecie (p.es. una rapina) presenta modalità operative e finalità diverse rispetto a una serie di reati abituali (p.es. estorsioni sistematiche), il giudice può ritenere che quella fattispecie sia un episodio occasionale e non farla rientrare nella continuazione.
  • Il giudice dell'esecuzione non è vincolato dalle valutazioni di altri giudici dell'esecuzione: può compiere una propria autonoma valutazione sui presupposti della continuazione, purché motivata in modo logico e non contrastante con i principi di diritto.
  • Chi chiede l'applicazione della continuazione ha l'onere di fornire elementi concreti e significativi che evidenzino l'unitarietà del disegno criminoso; valutazioni generiche o apodittiche sono insufficienti.
  • Le alterazioni negli assetti associativi (periodi di 'instabilità' tra cosche o sodalizi) possono indurre il giudice a ritenere che reati commessi in quei frangenti non fossero prevedibili nel progetto criminoso originario e quindi esclusi dalla continuazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.